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Nuovi codici Uniemens per il congedo parentale


Ordine Informa

Con il recente messaggio n. 2788 del 26.07.2023, l’INPS  riepiloga le istruzioni di cui al precedente Messaggio n. 659/2023  ed  effettua altresì una vera e propria ricognizione di tutti i nuovi codici da utilizzare in uniemens per rappresentare gli eventi di maternità e i permessi per assistere familiari disabili, a seguito delle modifiche introdotte dal Dlgs 105/2022 a decorrere dal 13 agosto 2022.

I datori di lavoro, a partire dai flussi uniemens di luglio e fino a quelli di competenza di ottobre 2023, dovranno definitivamente sistemare il conguaglio del congedo parentale indennizzato all’80%, restituendo quello recuperato nei primi sei mesi dell’anno in misura pari al 30 per cento.

Nel medesimo messaggio l’istituto si sofferma sulla gestione del singolo mese di congedo parentale indennizzabile all’80% in via alternativa tra i due genitori se fruito entro il sesto anno di vita del figlio, che, sebbene introdotto con decorrenza 1° gennaio 2023, risulta effettivamente utilizzabile nella misura corretta solo dal periodo di competenza di luglio, inteso come mese di fruizione.

Per sanare i sei mesi trascorsi, durante i quali l’indennità maggiorata non era tecnicamente gestibile, l’istituto si è preoccupato di fornire le istruzioni necessarie per conguagliare, in via definitiva, la prestazione.

In particolare, a decorrere dai flussi mensili di luglio e comunque entro quelli di competenza di ottobre, i datori di lavoro, all’interno della denuncia individuale e dell’elemento dovranno restituire, mese per mese, gli importi conguagliati al 30% da gennaio a giugno 2023 (codice causale M047) e contestualmente recuperare l’intera prestazione pari all’80% della retribuzione media giornaliera (codice causale L328), senza necessità di aggiornare i codici evento già utilizzati.

La possibilità di gestire il recupero dei periodi pregressi consentirà, di fatto, ai datori di lavoro di attivarsi nei confronti dei dipendenti per restituire loro la differenza dell’importo della prestazione spettante.

Tuttavia questa operazione rischia di essere di difficile gestione in quanto il datore di lavoro, non disponendo delle informazioni sull’eventuale utilizzo del congedo all’80% da parte dell’altro genitore, teme di riconoscere in automatico una differenza di indennità che potrebbe rivelarsi indebita. Ecco perché alcune aziende, in via prudenziale, sebbene non previsto dalla normativa, stanno richiedendo ai dipendenti interessati di presentare apposita istanza in cui autocertificare la sussistenza dei requisiti per beneficiare dell’indennità maggiorata.

(Autore: AMS)

(Fonte: Il Sole 24Ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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