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Chiarimenti INPS sul congedo parentale 80%


Ordine Informa

Relativamente al congedo parentale, a seguito di diverse richieste di chiarimento, l’Inps con il messaggio 2788 del 26.07.2023, che è stato poi sostituito integralmente dal messaggio n.2821 del 28.07.2023, ha fornito maggiori indicazioni in merito alla valorizzazione dei nuovi codici evento relativi al congedo parentale/di paternità ed ai permessi in favore di familiari disabili nei flussi Uniemens.
Tuttavia  anche nel  messaggio 2788/2023 l’INPS rimanda ancora una volta ad una successiva comunicazione la definizione delle modalità operative per la gestione alle variazioni dei codici utilizzati nei flussi Uniemens relativi al periodo 13.08.2022-31.03.2023 (per i congedi parentali/paternità) e 13.08.2023-30.04.2023 (per i permessi disabili).
In merito alla fruizione della mensilità di congedo parentale all’80%, che rappresenta uno di cui dei 9 mesi complessivamente spettanti ai genitori, l’ Ente di previdenza ha finalmente chiarito l’individuazione del periodo indennizzabile. 
Nel presente messaggio l’INPS chiarisce che “al fine di consentire tempestivamente la fruizione dell’indennità più favorevole, si considerano indennizzabili nella predetta misura i primi periodi di congedo, fino al limite di coppia del mese”, però reputa possibile la fruizione del congedo parentale all’80% non necessariamente nel primo mese, ma in uno dei tre mesi di congedo non trasferibili.
Sempre l’Inps nel messaggio conferma i timori espressi dai professionisti, ossia che per quei lavoratori che hanno diritto alla mensilità di congedo parentale maggiorata, ma che hanno fruito dei tre mesi congedo non trasferibile durante il periodo 01 gennaio-30 giugno 2023, si dovrà procedere ad effettuare la restituzione della prestazione conguagliata al 30% e si dovrà contestualmente conguagliare il congedo all’80%.
Una buona notizia è che tali operazioni di conguaglio si potranno effettuare sui flussi di competenza da luglio 2023 ad ottobre 2023, utilizzando i nuovi codici “M047” come codice causale di restituzione ed il codice L328 come voce di conguaglio per il recupero delle somme, senza dover ricorrere all’invio di flussi di variazione (VIG).
Resta ancora da risolvere nella gestione dell’Istituto del congedo all’80% l’individuazione dell’esatto periodo di fruizione tra i due coniugi, dal momento che le domande di congedo che arrivano alle aziende sono prive di suddetto dato e per tale motivo ad oggi, si continua a gestire l’istituto sulla fiducia di quanto dichiarato dai lavoratori dipendenti in merito al numero dei giorni di congedo parentale maggiorato di cui hanno diritto.

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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