Skip to main content

Preposto- Sospensione dal lavoro per “temperature eccessive”


Ordine Informa

L’INL, nella nota prot. n. 5291/2023,  precisa che il preposto può sospendere il lavoro anche temporaneamente, e così autorizzare la richiesta di cassa integrazione. Secondo l’ispettorato, infatti, la prerogativa di stoppare l’attività e consentire la richiesta di CIGO, che il Tu sicurezza (dlgs 81/2008) attribuisce al “responsabile della sicurezza aziendale”, opera nei confronti di tutti i soggetti ai quali il Tu riconosce potere d’interrompere l’attività lavorativa (tra cui, appunto, il preposto in seguito alle novità della legge 215/2021).

Il troppo caldo è una causale “eventi meteo” che consente di sospendere l’attività e far ricorso alla cassa integrazione ordinaria. La CIGO, in particolare, è invocabile dal datore di lavoro se la temperatura supera 35° ovvero, anche se inferiore, quella “percepita” risulta assai più elevata di quella reale. La CIGO è concessa dall’INPS alle aziende destinatarie di cassa interazione; a seguito del riordino della normativa operata con la legge bilancio 2022 (legge 234/2021), il ricorso a un ammortizzatore per “eventi meteo” è possibile anche da parte dei datori di lavoro esclusi da CIG ma tutelati dal fondo d’integrazione salariale (FIS) e dei fondi di solidarietà bilaterali. Indipendentemente dalle temperature rilevate, la CIGO è riconosciuta anche in tutti i casi in cui il “responsabile della sicurezza dell’azienda” dispone la sospensione delle lavorazioni, perché ritiene che sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi i casi di temperature eccessive. L’INL interviene in merito a tale prerogativa e precisa che il richiamo al “responsabile della sicurezza aziendale”, va riferito “ai soggetti cui l’ordinamento riconosce il potere d’interrompere l’attività lavorativa”. Il TU sicurezza attribuisce tale potere al datore di lavoro, su cui grava l’obbligo non delegabile di valutare tutti i rischi e implementare le misure di prevenzione e protezione (incluso la sospensione temporanea dell’attività per l’eccessivo calore) al fine di ridurre al minimo il rischio per temperature elevate.

A seguito dell’inserimento della lettera f-bis all’art. 19 (ad opera della legge 215/2021, che ha convertito il dl 146/2021), il T.U sicurezza prevede nuove responsabilità in capo al preposto, tra cui il dovere “in caso di rilevazione di deficienze… di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”. Pertanto, conclude l’INL, la nuova previsione impone al preposto l’esplicito dovere di valutare nel concreto la necessità, o meno, d’interruzione anche solo in via temporanea dell’attività di lavoro e segnalare tempestivamente ai ruoli apicali (datore di lavoro, dirigente) le condizioni di pericolo rilevate.

(Autore: AMS)

(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
X