Cassazione - Sezione Lavoro

Con ordinanza n. 22187/2026, la Corte di Cassazione, riformando una precedente decisione della Corte di Appello, ha affermato che in caso di licenziamento illegittimo con reintegra nel posto di lavoro, il datore di lavoro può recuperare l’indennità sostitutiva del preavviso a suo tempo corrisposto e può far valere tale credito anche durante la fase esecutiva, operando una compensazione, senza che sia necessario aver azionato tale diritto nel giudizio di impugnazione del licenziamento. Il credito, afferma la Corte, nasce allorquando il giudice ha ordinato la reintegrazione nel posto di lavoro e non prima, essendo un fatto sopravvenuto, strettamente correlato alla decisione giudiziale.


