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Scadenza al prossimo 31 marzo 2023 per la richiesta della disoccupazione agricola


Ordine Informa

Entro il prossimo 31.03.2023 i lavoratori agricoli che ne hanno diritto, devono presentare telematicamente la domanda di disoccupazione agricola 2023, pena la decadenza.

La domanda deve essere presentata in via telematica sul servizio online dell’INPS “Invio domanda disoccupazione agricola e non agricola“, compilando il modulo Sr25 tramite un patronato, tramite SPID o la carta i identità elettronica o CNS oppure tramite il Contact Center dell’Inps al numero 803164 da telefono fisso o il numero verde Inps 06164164 da telefono cellulare.
In caso di decesso dell’avente diritto la domanda può essere inoltrata dagli eredi.


Per tali lavoratori i requisiti necessari per poter accedere alla prestazione ricordiamo sono:

  • che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti, per l’anno cui si riferisce la domanda o che abbiano un rapporto di lavoro agricolo a tempo indeterminato solo per una parte dell’anno di competenza della prestazione dando luogo, così, a eventuali periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
  • che abbiano almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (mediante l’iscrizione negli elenchi agricoli, ovvero lavoro agricolo con qualifica OTI per almeno due anni civili antecedenti la domanda o, in alternativa, con l’iscrizione negli elenchi, ovvero lavoro agricolo con qualifica OTI, per l’anno di competenza della prestazione e l’accreditamento di un contributo contro la disoccupazione involontaria per attività dipendente non agricola precedente al biennio di riferimento della prestazione);
  • che abbiano almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall’anno cui si riferisce l’indennità e dall’anno precedente (tale requisito può essere perfezionato mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola purché l’attività agricola sia prevalente nell’anno o nel biennio di riferimento). Possono essere utilizzati, per raggiungere i 102 contributi, anche quelli figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e di congedo parentale, compresi nel biennio utile.

L’indennità viene pagata direttamente dall’INPS in un’unica soluzione a seguito dell’accoglimento della richiesta, ed è pari:

  • 40% della retribuzione di riferimento per gli operai a tempo determinato del settore agricolo (a cui viene detratto il 9% dell’indennità giornaliera di disoccupazione a titolo di contributo di solidarietà per un massimo di 150 giornate);
  • 30% per gli operai a tempo indeterminato ( in questo caso non è applicata la trattenuta per contributo di solidarietà).

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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