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Nella sentenza della Cassazione penale, terza sezione, n. 18214 del 9 maggio 2024, emerge che ai fini dell’ integrazione del reato non basta l’inoltro telematico delle certificazioni e del modello 770 all’agenzia delle entrate , da parte del sostituto, ma serve l’avvenuta consegna dello stesso documento ai sostituti
Nella sentenza viene difatti ricordato che la fattispecie penale dell’art. 10-bis dlgs 74/2000 richiede che il mancato versamento da parte del sostituto, per un importo superiore alla soglia di punibilità, riguardi le ritenute certificate, mentre il mancato versamento delle ritenute risultanti dalla dichiarazione, ma delle quali non c’è prova del rilascio delle relative certificazioni ai sostituiti, costituisce solo illecito amministrativo tributario. Pertanto il giudice, per verificare la configurabilità del delitto di omesso versamento di ritenute certificate, deve tener conto, nel determinarne l’ammontare, delle sole certificazioni rilasciate ai dipendenti dal soggetto obbligato, attestanti l’entità delle ritenute operate per ciascuno di essi.
(Autore: AMS)
(Fonte: ItaiaOggi)