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INAIL, esclusi i soci degli studi associati


Ordine Informa

La Corte di cassazione civile sez. lavoro , nell’ordinanza n. 4473 del 20/02/2024 sancisce il principio secondo cui i componenti degli studi associati non sono soggetti al pagamento del premio INAIL . Gli articoli 1, 4 e 9 del DPR n. 1124 del 30/06/1965, infatti, non contemplano le associazioni professionali fra i soggetti obbligati all’assicurazione contro infortuni e malattie, come del resto i liberi professionisti. Diventa definitiva la decisione che esclude l’obbligo assicurativo in capo ai professionisti associati dello studio infermieristico. A far scattare l’obbligo assicurativo non basta la dipendenza funzionale fra i soci. La Corte costituzionale nell’ordinanza 25/2016 ha escluso il dubbio di legittimità derivante dalla scopertura assicurativa dell’attività svolta in ipotesi di dipendenza funzionale e ha chiarito che nel sistema assicurativo gestito dall’INAIL non vige il principio assoluto della copertura universalistica delle tutele: esistono invece limiti oggettivi e soggettivi rispetto alle attività protette e alle persone assicurate. L’istituto non può pretendere il versamento sulla base di una lettura costituzionalmente orientata delle norme sulle STP.

(Autore: AMS)

(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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