Skip to main content

Esonero dal versamento delle quote Tfr e del ticket di licenziamento anche per il 2022, per le società in fallimento


Ordine Informa

L’INPS, con il messaggio 1400 del 29 marzo 2022, ha fornito indicazioni in merito alla proroga, per l’anno 2022, delle disposizioni di cui all’articolo 43-bis del D.L.n.109/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130/2018. L’Istituto ricorda che la norma, per le sole società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria destinatarie negli anni 2019, 2020 e 2021 di provvedimenti di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell’articolo 44 del decreto-legge n. 109/2018 –  limitatamente ai lavoratori ammessi all’integrazione salariale –  prevede l’esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto (TFR) maturate sulla retribuzione persa e dal versamento del contributo di cui all’articolo 2, comma 31, della Legge 92/20212(c.d. ticket di licenziamento).  Ai fini della fruizione degli esoneri bisogna inoltrare all’INPS apposita istanza on line. Ove sussistano i presupposti che legittimano l’esonero, verrà assegnato, dall’Istituto, il codice autorizzazione “0Q”.

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
X