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Nuovo sgravio contributivo per assunzioni a tempo indeterminato


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Il nuovo sgravio contributivo previsto per le nuove assunzioni a tempo indeterminato nella Legge di Stabilità 2016 in corso di approvazione
Nella Legge di Stabilità 2016, in corso di approvazione, si sta delineando il quadro degli incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato che si effettueranno nel corso del 2016, ma, salvo modifiche dell’ultima ora,l’incentivo contributivo sarà di gran lunga ridotto rispetto a quello vigente.

Infatti, se da un lato vengono riprese le condizioni soggettive dei lavoratori da assumere, nonché le ipotesi normative e contrattuali che consentono di usufruire dello sgravio (cfr. ns. circolare allegata), dall’altro:

non sono più tre anni, ma solo due

l’esonero dal versamento scende al 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro

il limite massimo di esonero viene ridotto a 3.250 euro su base annua, contro gli attuali 8.060 euro.

Ribadiamo che l’agevolazione attuale, prevede lo sgravio triennale dei contributi dovuti all’INPS, entro il limite massimo annuale di euro 8.060,00, riguarda esclusivamente le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2015.

Vediamo in dettaglio cosa prevedeva la Legge di Stabilità 2015 e cosa viene previsto nella Stabilità 2016.

L’incentivo contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2015

La Legge n. 190 del 23/12/2014 (c.d. Legge di Stabilità 2015) al fine di promuovere la massima espansione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ha introdotto uno sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato per la durata di 36 mesi, a partire dalla data di assunzione.

L’esonero spetta a condizione che:

nei 6 mesi precedenti l’assunzione, il lavoratore non sia stato occupato a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;

nei 3 mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge di Stabilità (quindi 1°ottobre – 31 dicembre 2014) il lavoratore non abbia avuto un contratto a tempo indeterminato col datore di lavoro richiedente l’incentivo, anche se dipendente presso società controllate o collegate (art. 2359 c.c.) o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

L’agevolazione consiste nell’esenzione dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel limite massimo di 8.060,00 euro annui, calcolato su base mensile fino al limite di 671,66 euro.

L’esonero riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, quindi:

operai, impiegati, quadri, dirigenti;

part-time (in proporzione all’orario di lavoro);

soci di cooperative di produzione e lavoro;

lavoratori con contratto di lavoro ripartito (job sharing);

lavoratori con precedente rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato; 

lavoratori con contratto a termine nei sei mesi precedenti, in caso di trasformazione a tempo indeterminato.

L’agevolazione contributiva spetta anche nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con lavoratori che hanno o hanno avuto, col datore di lavoro che assume, contratti di lavoro autonomo, collaborazioni coordinate e continuative, a progetto, partite IVA, associazioni in partecipazione.

La fruizione dell’esonero contributivo triennale è subordinata:

alla regolarità contributiva (DURC);

all’osservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, di cui al D.lgs. n. 81/2008, in particolare DVR, RLS, RSPP, nomina medico competente, formazione e informazione lavoratori;  

al rispetto di accordi e contratti collettivi nazionali nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Tale esonero è applicabile alle assunzioni a tempo indeterminato che verranno effettuate entro il 31 dicembre 2015.

Proroga dell’esonero contributivo nella Legge di Stabilità 2016

La Legge di Stabilità 2016, in corso di approvazione, prevede la proroga dell’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato che verranno effettuate nel 2016 e, fermo restando le attuali condizioni generali (esclusione dallo sgravio per i lavoratori occupati a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti presso qualsiasi datore di lavoro, o che nei 3 mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge avevano un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con lo stesso datore di lavoro che vuole usufruire dello sgravio, ecc.), stabilisce:

periodo di decorrenza del beneficio: dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016;

durata dello sgravio contributivo: massimo 24 mesi;

esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro;

limite massimo dell’esonero: 3.250,00 euro anni.

Consigliamo, pertanto, i datori di lavoro che hanno in essere contratti di lavoro a tempo determinato da più di 6 mesi, o rapporti di collaborazioni coordinate e continuative, a progetto, partite Iva, o associati in partecipazioni non genuini o in previsione nuove assunzioni in possesso delle caratteristiche su esposte, di valutare la trasformazione o l’istaurazione dei rapporti di lavoro entro il 31/12/2015.

(Autore: Giorgi Giuseppina)

(Fonte: Fisco e Tasse) 


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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