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Cassa integrazione, nuovi termini di presentazione 2015


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Con l’entrata in vigore, lo scorso Il 24 settembre 2015, del decreto legislativo 148/2015 contente norme in materia di ammortizzatori sociali in attuazione del Jobs Act si è disciplinata organicamente tutta la materia della cassa integrazione, compresa quella del settore edile, introducendo diverse importanti novità.Cassa integrazione, nuovi termini di presentazione 2015

I nuovi termini di presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria, compresa quella dell’edilizia dopo il Jobs Act

Con l’entrata in vigore, lo scorso Il 24 settembre 2015, del decreto legislativo 148/2015 contente norme in materia di ammortizzatori sociali in attuazione del Jobs Act si è disciplinata organicamente tutta la materia della cassa integrazione, compresa quella del settore edile, introducendo diverse importanti novità.

Una delle novità più importanti per imprese e Consulenti del Lavoro, riguarda i nuovi termini tassativi di presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria, compresa quella dell’edilizia.

Cassa integrazione nuovi termini di presentazione 2015

A partire dal 24 settembre 2015, data di entrata in vigore della norma, la domanda di CIGO, ovvero di Cassa Integrazione in Edilizia ma anche negli altri settori interessati, va presentata, secondo le stesse modalità del passato, ma obbligatoriamente entro 15 giorni dall’inizio della fruizione della sospensione/riduzione, anziché 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso come avveniva in passato.

L’istanza di CIGO Edile, da inviarsi in via esclusivamente telematica, deve quindi pervenire entro il suddetto termine di 15 giorni dall’inizio della sospenzione o riduzione: nei casi di tardiva presentazione l’eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (cioè dal lunedì della settimana precedente).

La norma stabilisce inoltre che qualora dalla omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori la perdita parziale o totale del diritto all’integrazione salariale, l’impresa è tenuta a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all’integrazione salariale non percepita.

Nuovi dati da riportare nella domanda di Cassa Integrazione

Ulteriore novità riguarda anche i dati da inserire nella domanda telematica, infatti, in base all’art. 15, questa deve riportare, oltre alla causa della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro e la presumibile durata, anche i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste per ognuno.

In considerazione dell’immediata entrata in vigore del decreto, al fine di consentire alle aziende di poter presentare le domande senza soluzione di continuità, l’INPS, come indicato nella Circolare 197 dello scorso 2 dicembre, consente l’invio in allegato alla domanda di un file in formato CSV contenente le informazioni relative ai lavoratori precedentemente indicate.

Tale allegato, in via transitoria in attesa dell’aggiornamento delle procedure telematiche di invio, potrà essere trasmesso anche successivamente all’invio della domanda e dovrà essere compilato rispettando lo schema dati, in formato CSV, pubblicato sul sito internet www.inps.it (personalmente non sono riuscito a trovarlo).

Cassa integrazione in edilizia

Le nuove tempistiche di inoltro della domanda rappresentano evidentemente un notevole aggravio per le aziende e per i Consulenti del Lavoro, in particolare per le aziende edili, in quanto per rispettare i nuovi termini di invio sarà necessario comunicare immediatamente al loro verificarsi le giornate di maltempo al fine di rispettare i nuovi termini di presentazione della domanda di CIG. Inoltre nello stesso mese probabilmente ci sarà bisogno di più di un invio in base alla distribuzione delle giornate di maltempo verificatesi.

(Autore: Antonio Maroscia)

(Fonte: Lavoro&Diritti) 


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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