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Una tantum 150 euro- in presenza di più datori, decide il lavoratore a chi chiedere


Ordine Informa

L’INPS, nel messaggio n. 4159/2022, torna sul bonus 150 euro a favore dei lavoratori dipendenti. Sulla base di intese intercorse con il Ministero del Lavoro, l’Istituto fornisce ulteriori indicazioni in merito ai lavoratori che hanno più rapporti di lavoro contemporaneamente, alla formazione dell’imponibile previdenziale del mese di novembre e apre alla possibilità che l’erogazione del bonus possa slittare a dicembre.

Relativamente ai lavoratori che nel mese di novembre 2022 risultano titolari di più rapporti di lavoro (per esempio due part time), l’Inps – ricordando che il bonus può essere erogato una sola volta – afferma che è il lavoratore a scegliere a quale datore presentare la richiesta. Circa la verifica di spettanza dell’una tantum, viene precisato che l’imponibile previdenziale di riferimento del mese di novembre non è dato dalla somma dei vari imponibili che formano le diverse buste paga del mese, ma solo da quello riferito al datore a cui è stata presentata la richiesta di pagamento del bonus. Si tratta di una precisazione importante in quanto i 150 euro possono essere dati solo se l’imponibile del mese non è superiore a 1.538 euro. Si pensi a un lavoratore che intrattiene due rapporti di lavoro; le retribuzioni percepite sono rispettivamente 1.600 e 500 euro. Il dipendente potrà scegliere di presentare la richiesta di pagamento al secondo datore con il risultato che, pur in presenza di una retribuzione imponibile previdenziale complessiva pari a 2.100, riceverà, comunque, i 150 euro.

Riguardo alla determinazione della retribuzione imponibile, l’Istituto ricorda che nel caso in cui nel mese di novembre, il datore eroghi al lavoratore la tredicesima mensilità (per cessazione del rapporto) o gli corrisponda un dodicesimo della stessa, per la verifica del limite dei 1.538 euro l’importo corrispondente alla mensilità aggiuntiva non va sommato all’imponibile del mese. In altri termini, la retribuzione di riferimento resta l’imponibile previdenziale scaturente dalle sole competenze del mese, al netto delle somme pagate a titolo di tredicesima.Tuttavia, il messaggio diffuso dall’Istituto non fa alcuna menzione al rateo di quattordicesima, pertanto, ad oggi, non è chiaro se lo stesso debba essere conteggiato nel computo della retribuzione imponibile o debba essere escluso.

Inoltre l’Istituto chiarisce che «nelle ipotesi in cui i datori di lavoro non avessero erogato l’indennità con la retribuzione di novembre 2022 per motivi gestionali, nonostante il diritto dei lavoratori a percepirla, potranno esporre il conguaglio anche sul flusso di competenza di dicembre 2022». Dalla formulazione letterale del messaggio si evince che il differimento riguarda esclusivamente il mese di pagamento (non poteva essere diversamente, stante la previsione legislativa). Ciò implica che il paramento di riferimento per valutare la spettanza, resta la retribuzione di novembre. Nulla cambia anche in merito al fatto che il rapporto deve sussistere nel mese di novembre. Potrebbe, quindi verificarsi il caso in cui il lavoratore cessato nel corso di novembre, avente diritto al bonus, lo possa percepire a dicembre unitamente alle competenze finali.

In ogni caso, alla luce delle “precisazioni” fornite con il messaggio del 17 novembre 2022, i datori di lavoro dovranno attenersi alle nuove istruzioni di seguito riportate:

·l’elemento, valorizzato indicando l’imponibile previdenziale, riferito alla mensilità di novembre 2022 dovrà essere esposto al netto dell’eventuale tredicesima corrisposta al lavoratore o dei ratei a essa riferibili e, nel caso

di assenza di imponibile per eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS dovrà essere indicata la retribuzione teorica;

·i datori di lavoro del settore privato dovranno valorizzare nella denuncia del mese di novembre 2022 e in quella di dicembre 2022, il valore già in uso “L033”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 18 del decreto-legge del 23 settembre 2022, n. 144”;

·i datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione Pubblica dovranno valorizzare nella denuncia del mese di novembre 2022 e in quella di dicembre 2022, il valore “44”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum art. 18 decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”;

·i datori di lavoro agricoli che corrispondono l’indennità nel mese di dicembre 2022 ai lavoratori a tempo indeterminato in forza nel mese di novembre 2022 valorizzeranno, nella denuncia di competenza dicembre 2022, l’elemento “X”, che ha il significato di “Recupero indennità una tantum articolo 18, comma 1, del decreto legge 23 settembre 2022 n. 144”.

(Autore: AMS)

(Fonte: Il Sole 24Ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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