Skip to main content

Rider- Rimborso chilometrico esente, anche se in territorio comunale


Ordine Informa

L’ Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 290/2023, precisa che non concorre a formare reddito di lavoro dipendente il rimborso chilometrico erogato al rider e parametrato in base alla tipologia del mezzo utilizzato dal dipendente stesso (auto, scooter o bicicletta), nonché ai chilometri percorsi per le consegne, come desumibili dall’App aziendale, anche se svolte nel territorio comunale in cui è ubicata la sede di lavoro.

Il regime fiscale da applicare ai rimborsi spese corrisposti sotto forma di indennità chilometrica, per lo svolgimento della prestazione lavorativa in un comune diverso da quello della sede di lavoro, sono esenti da imposizione. In linea di principio, non è così invece per le indennità o i rimborsi di spese erogati a fronte delle trasferte in territorio comunale, che invece  concorrono a formare il reddito.

La fattispecie rappresentata dal contribuente, tuttavia, differisce dalle ordinarie trasferte aziendali. Anzitutto, va evidenziata, l’assoluta “strumentalita’” del mezzo di trasporto in relazione all’attivita’ svolta dai rider. Inoltre, la società istante ha dimostrato attraverso uno schema il risparmio economico ottenibile dall’utilizzo del mezzo di trasporto personale del ciclofattorino rispetto alla messa a disposizione di mezzi di trasporto propri per le consegne.

Appurato che le erogazioni sono effettuate per esclusivo interesse datoriale, rimane da verificare che le stesse non costituiscano arricchimento per il lavoratore. Nel caso prospettato, la societa’ ha anzitutto stipulato con le organizzazioni sindacali un accordo integrativo aziendale nel quale è previsto che il luogo di lavoro indicato nel contratto di assunzione puo’ corrispondere anche al Comune, ovvero all’area metropolitana. Non è presente una sede di lavoro fisica, bensì un «luogo di lavoro» in quanto il lavoratore è in continuo movimento.

Inoltre, nell’accordo è previsto un «rimborso chilometrico», determinato con precisi criteri e regole a copertura integrale e forfettaria di tutti i costi sostenuti (carburante, usura del veicolo eccetera) e viene calcolato automaticamente dalla società in base al percorso più breve per raggiungere il punto di consegna. Gli importi in euro riconosciuti ai rider sono per chilometro: 0,36 per le auto, 0,15 per moto e scooter, e 0,06 per bici anche elettrica. Sulla determinazione, la società si è basata su valori medi delle Tabelle Aci o per le bici sul costo dei veicoli stessi.

(Autore: AMS)

(Fonte: Il Sole 24Ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
X