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Ticket licenziamento per i neo papà dimissionari


Ordine Informa

L’INPS, nel  messaggio n.1356 del 12.04.2023,  confermando le anticipazioni riportate nella circolare 32 del 20/03/2023 , stabilisce che quando il neo papà si dimette nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento,  perché fruisce di un congedo di paternità (quello obbligatorio o quello alternativo), il datore di lavoro deve pagare il ticket licenziamento.
Già nella circolare INPS sopra citata (n.32)  l’Istituto,  aveva precisato che, le modifiche introdotte dal D.lgs. 105/2022 agli art. 54 e 55 del Testo unico sulla genitorialità ,  finalizzate a rafforzare le misure in favore del padre lavoratore dipendente, avevano  esteso la previsione del divieto di licenziamento fino ad un anno di vita del bambino ed il diritto alla Naspi in caso di dimissioni del lavoratore padre intervenute durante suddetto periodo, in favore dei lavoratori dipendenti che abbiano fruito del congedo di paternità obbligatorio e/o congedo di paternità alternativo.
Alla luce di quanto sopra specificato, l’INPS nel messaggio ha precisato che dal 13.08.2022 sussiste e decorre l’obbligo contributivo del cd Ticket di licenziamento di cui all’art.2 co da 31 a 35 L.92/2012, calcolato per ogni 12 mesi di anzianità di servizio (603,20 euro per il 2023) e fino a un massimo di 36 mesi (1.809,3 euro per il 2023) in favore di quei lavoratori dipendenti che abbiano rassegnato le dimissioni nell’arco temporale che decorre dai due mesi precedenti la data presunta del parto fino al compimento di un anno di vita del bambino.

Le dimissioni si dovranno riferire unicamente ai lavoratori dipendenti che abbiano fruito del congedo di paternità e qualora esse siano intervenute prima del 12.04.2023, data di emanazione del messaggio 1356, i datori di lavoro saranno tenuti ad effettuare il versamento del ticket, senza l’aggravio di interessi e sanzioni, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio stesso, ossia entro il prossimo 16.07.2023.
Per quanto riguarda invece le dimissioni intervenute successivamente a tale data, l’Istituto precisa che varranno le medesime regole tutt’oggi vigenti, richiamando le proprie circolari 40/2020, .137/2021 e 14/2023.
Nel flusso Uniemens dovrà essere indicato per tali cessazioni il “TipoCessazione” “1S” che assume il significato di “Dimissioni per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato dalla maternità e dal lavoratore padre ai sensi dell’art.55 del d.lgs. 151/2001”.
Per le cessazioni intervenute prima della pubblicazione del messaggio, i datori di lavoro dovranno inviare dei flussi di regolarizzazione, intervenendo sul flusso relativo all’ultimo mese di attività del lavoratore, anch’essi da effettuarsi entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio stesso, ossia entro il prossimo 16.07.2023. Anche per tale tipologia di flussi si dovrà utilizzare il codice Cessazione “1S” e il codice “M400”.

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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