Skip to main content

Buoni pasto anche per i lavoratori part-time


Ordine Informa

I buoni pasto  nascono dall’esigenza di affiancare alla retribuzione in denaro, forme di retribuzione in natura, consistenti nell’erogazione di beni o servizi, sicché  rappresentano un benefit elargito dal datore di lavoro ai propri dipendenti , mentre per le aziende costituiscono  un efficace strumento di riduzione del cuneo fiscale, poiché esenti da imposizione fiscale e contributiva.
I Buoni Pasto sono esclusi dalla base imponibile fino a € 4,00 per ogni giornata di lavoro (il limite di esclusione è elevato a € 8,00 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica). L’importo del valore nominale del ticket che eccede il limite di € 4,00 costituisce retribuzione imponibile e non può mai essere considerato assorbibile dalla franchigia di € 258,23, stabilita su base annua per i beni ceduti e i servizi prestati dal datore di lavoro.
Il buono pasto non costituisce diritto imprescindibile del lavoratore e spetta soltanto quando previsto da un apposito accordo collettivo o individuale. In mancanza di tale accordo, i benefici previsti dai buoni pasto non possono essere pretesi poiché non rappresentano una parte della retribuzione ma un beneficio assimilato alle prestazioni di welfare.
La legge, quindi, non impone al datore di lavoro alcun obbligo sul rilascio dei buoni pasto poiché la loro concessione è sempre specificata nel contratto di assunzione o è frutto di successivi accordi.
Con riferimento ai lavoratori subordinati con contratto di lavoro part-time, si precisa  che gli stessi possono ricevere il buono pasto, ove concesso dal datore di lavoro, anche qualora l’orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto come disciplinato dall’articolo 4 del Decreto 122 del 7 giugno 2017.

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
X