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Possibile recupero tasse sui fringe benefit fino a 3 mila euro con 730 o CU


Ordine Informa

I lavoratori cessati prima dell’innalzamento della soglia di esenzione dei benefit e rimborsi delle utenze, pari a 3.000 euro , potranno recuperare le maggior imposte versate in dichiarazione dei redditi. Trattasi di quei  lavoratori che hanno interrotto il rapporto di lavoro prima del 19 novembre, cioè prima che il DL Aiuti-quater modificasse l’articolo 12 del Dl Aiuti-bis innalzando da 600 a 3.000 euro il plafond di esenzione dei benefit indicati all’articolo 51, comma 3, del TUIR. Per questi lavoratori dipendenti, o percettori di redditi assimilati, non sussistono le condizioni per fare i conguagli fiscali, che, secondo l’articolo 23, comma 3, del DPR 600/1973, si effettuano all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, né questo è stato espressamente richiesto ai sostituti d’imposta dall’amministrazione finanziaria nella circolare 35/2022. Lo stesso principio vale ai fini del recupero della maggiore contribuzione previdenziale trattenuta sui benefit fino a 3.000 euro, che non potrà essere conguagliata nel mese di dicembre 2022 dall’ex datore di lavoro. Una possibilità potrebbe essere quella  di recuperare le maggiori Irpef ed addizionali nella dichiarazione dei redditi del 2022 (modello 730 o Unico). Per consentire tale recupero è importante che il sostituto d’imposta evidenzi questa situazione nella certificazione unica del lavoratore cessato, ad esempio utilizzando l’annotazione generica ZZ, con cui indicare la necessità di presentare la dichiarazione dei redditi. Potrebbe essere molto utile la previsione nel nuovo modello di certificazione unica 2023 di un apposito punto, in cui specificare la quota di benefit effettivamente tassati, al fine di facilitare l’individuazione di coloro che non hanno potuto beneficiare della più generosa quota di esenzione.

(Autore: AMS)

(Fonte: Il Sole 24Ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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