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Licenziamento giustificato per l’omofobo


Ordine Informa

In base a quanto emerge dalla sentenza 7029/23, pubblicata dalla sezione Lavoro della Cassazione, l’apprezzamento sulla sfera sessuale di un dipendente verso un/a collega, non può più essere considerato  come un mero «contegno inurbano», dunque contrario soltanto alle regole della buona educazione; difatti se è vero che negli  ultimi decenni la società si è evoluta, risulta altrettanto vero  la consapevolezza che qualunque scelta di orientamento sessuale , merita rispetto e riguarda la sfera intima della persona; a presidiarla non ci sono soltanto principi costituzionali ma pesano anche il codice delle pari opportunità, contro le discriminazioni, e il codice privacy, a tutela dei dati personali.  È accolto uno dei motivi di ricorso incidentale proposto dall’azienda di trasporto pubblico locale: sbaglia la Corte d’appello a riformare la decisione di primo grado, dichiarando sì risolto il rapporto di lavoro, ma condannando la società a versare venti mensilità al lavoratore. E ciò perché la sanzione espulsiva sarebbe sproporzionata. Decisiva la ricostruzione della vicenda (contenuta anche nella sentenza 44/2020 del tribunale di Bologna). Una dipendente dell’azienda, sentita poi come teste, saluta la collega in divisa alla fermata del bus e apprende che è in allattamento perché da poco divenuta madre di due gemelli. «Ma tu non eri lesbica?», chiede a bruciapelo l’autista scendendo dal mezzo: la donna arrossisce e l’uomo incalza in tono dialettale, davanti alla gente che aspetta la partenza del bus: «Ma perché sei uscita incinta pure tu?». Ancora: «E come sei uscita incinta?». Di qui l’esposto che porta alla destituzione del lavoratore, che è un recidivo e minaccia perfino il presidente della commissione di disciplina.

 Per il giudice di secondo grado, tuttavia, la condotta addebitata sarebbe meno grave del contegno dell’autista scorretto nei confronti del pubblico, punito dalla legge applicabile agli autoferrotranvieri con mera sanzione conservativa. Ma l’intrusione nella sfera riservata della persona, con toni di scherno e davanti a terzi, non può più essere considerata secondo il modesto standard di violazione delle regole del vivere civile: va valutata considerando la centralità dei diritti inviolabili dell’uomo nella Costituzione.

(Autore:AMS)

(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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