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INPS- Applicazione retroattiva per le sanzioni per omesso versamento


Ordine Informa

L’INPS ha modificato le  regole per le nuove sanzioni in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti. Con il decreto Lavoro difatti sono state cancellate le esagerate sanzioni da 10mila a 50mila euro. 

Il legislatore è intervenuto, modificando la norma e stabilendo che l’omesso pagamento delle ritenute sarà punito con una sanzione da una volta e mezza a quattro volte l’importo omesso. Nel messaggio 1931/2023, al paragrafo 3, sono dettati i criteri di calcolo della nuova sanzione, che è applicabile anche retroattivamente. L’istituto previdenziale precisa, infatti, che la natura punitiva della sanzione prevista dalla norma, conformemente agli articoli 3 e 25 della Costituzione, alla Corte europea per i diritti dell’uomo e all’interpretazione fornita dalla Corte costituzionale in ordine a fattispecie analoghe (sentenze 63/2019 e 193/2016) rende sostenibile un’equiparazione della sanzione amministrativa a quella penale, con conseguente applicazione del principio di retroattività in “bonam partem”.

Di conseguenza, si potrà procedere direttamente all’irrogazione della sanzione come rimodulata dal decreto legge 48/2023, restando validi i procedimenti di notifica degli accertamenti e delle ordinanze–ingiunzioni, già posti in essere dall’Inps. Vale cioè il principio del favor rei (articolo 3, comma 3, del Dlgs 472/1997), in base al quale, se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e quelle posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.

(Autore:AMS)

(Fonte: Il Sole 24Ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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