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Il permesso di soggiorno per attesa occupazione è valido per l’Assegno Unico


Ordine Informa

Il Tribunale del lavoro di Trento, con la sentenza 121/2023, ha stabilito che costituisce discriminazione l’indicazione, contenuta in un messaggio Inps, in base alla quale la titolarità di un permesso di soggiorno per attesa occupazione non costituisce titolo valido per fruire dell’assegno unico e universale (AUU). INPS, infatti nel messaggio 2951/2022, ha affermato che il permesso per attesa occupazione non è titolo adeguato per chiedere l’AUU e di conseguenza ha rigettato la domanda della ricorrente, che al momento della richiesta era in possesso di tale permesso. Il Tribunale di Trento, però, dopo aver ricostruito la normativa, arriva alla conclusione che «non vi è dubbio che il permesso per attesa occupazione sia un titolo che autorizza lo svolgimento di un’attività lavorativa per almeno un anno a decorrere dall’iscrizione nelle liste di collocamento». In questo modo sussiste il requisito dell’autorizzazione a svolgere un’attività lavorativa per oltre sei mesi, contenuto nel D.Lgs n. 230/2021. Inoltre il giudice argomenta che il permesso per attesa occupazione non è elencato tra quelli che non rientrano nel tipo “permesso unico lavoro” e di conseguenza può essere qualificato come permesso unico lavoro, soddisfacendo in tal mondo anche al secondo requisito indicato nel D.Lgs n. 230/2021. Viene anche richiamata la direttiva UE 2011/98 che vieta disparità di trattamento nei settori della sicurezza sociale nei confronti di cittadini extra UE autorizzati a lavorare in uno Stato membro per un periodo superiore a sei mesi. Di conseguenza il tribunale ha ordinato all’istituto di previdenza di modificare la circolare 23/2022, inserendo i titolari di permesso di soggiorno per attesa occupazione tra gli aventi diritto all’assegno unico e di rivedere i provvedimenti di rigetto adottati.

(Autore: AMS)

(Fonte: Il Sole 24Ore)


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