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Dal 2019 congedo di maternità interamente fruibile dopo il parto


Ordine Informa

La legge di bilancio ha introdotto la possibilità per la lavoratrice dipendente di scegliere di fruire integralmente dei cinque mesi di astensione obbligatoria di maternità a decorrere dal giorno successivo al parto.
Tale modalità viene descritta dalla legge come alternativa a quella di cui al comma 1 dell’articolo 16 Dlgs 151/2001, e cioè quella che prevede il divieto, penalmente sanzionato, per il datore di lavoro di adibire la donna al lavoro nei due mesi prima del parto e nei tre mesi successivi.
Ovviamente, come già previsto per l’astensione flessibile, la nuova modalità è subordinata alla condizione che il medico del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, o il medico aziendale, espressamente certifichi che la permanenza al lavoro non rischia di nuocere alla salute della lavoratrice o del bambino. La nuova modalità di fruizione di fatto sposta sul medico tutte le responsabilità connesse alla prosecuzione dell’attività lavorativa da parte della donna, fino – paradossalmente – al giorno del parto.
Nell’attesa che siano affrontati, con una circolare ministeriale o dell’Inps, tutti i riflessi che questa modalità di fruizione può comportare, si può dire che essa non dovrebbe mai determinare il superamento dei cinque mesi di fruizione, possibilità invece introdotta dal Jobs act in caso di parto fortemente prematuro avvenuto cioè prima dell’inizio del congedo pre-parto (cioè prima dell’inizio dell’ottavo mese).
(Fonte: GOV)
(Autori: AM)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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