Skip to main content

Novità sull’esonero contributivo post -parto


Ordine Informa

Il Direttore vicario dell’INPS ha anticipato che e’ in arrivo dall’Inps , con un messaggio di prossima pubblicazione, importanti chiarimenti sulla gestione dell’esonero contributivo in favore delle lavoratrici madri rientrate dalla maternità secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 137, della Legge 234/2021.

Nel prossimo provvedimento l’Inps preciserà che eventuali assenze (ad esempio, per ferie o permessi) fruite dopo la fine del congedo obbligatorio non inficeranno il diritto all’esonero, ma ne sposteranno solo in avanti la decorrenza. Le assenze successive all’effettivo rientro, intervenute cioè durante la fruizione dell’esonero, non influenzeranno il diritto allo sconto, che terminerà 12 mesi dopo la data di effettivo rientro.

Sempre in tema di decorrenza, l’Istituto ha chiarito che, stante il tenore letterale della norma, essa non può che riferirsi al giorno effettivo del rientro (e non al mese), con conseguente necessità di calcolare lo sconto sull’imponibile maturato dal giorno del ritorno in azienda.

L’Inps riconosce che le autocertificazioni richieste da alcune sedi territoriali per ottenere il codice autorizzativo 0U non devono considerarsi obbligatorie, in quanto non previste né dalla legge, né dalla sua circolare 102/2022. Deve considerarsi pertanto sufficiente la richiesta effettuata tramite cassetto bidirezionale.

Ai fini della gestione dell’esonero in caso di cambio di datore di lavoro, l’Ente anticipa che se il rapporto prosegue senza soluzione di continuità (ad esempio, per cessione di contratto) l’esonero è “portabile”, mentre in caso di interruzione e riapertura di un nuovo contratto l’esonero non è applicabile dal nuovo datore, a meno che il rientro in azienda avvenga esclusivamente presso quest’ultimo.

Infine, raccogliendo l’istanza tecnica dei consulenti del lavoro, l’Istituto preannuncia l’estensione del periodo di validità del codice autorizzativo fino a 13 o 14 mesi al fine di consentire il recupero dell’esonero nel flusso uniemens anche per le aziende che elaborano i cedolini secondo la modalità del calendario sfalsato.

Alle richieste dei consulenti e delle aziende di gestire in Uniemens il recupero dell’una tantum dei 200 euro erogata dopo luglio in base al messaggio 3805/22 attraverso codici di conguaglio di arretrati in luogo della prevista procedura di regolarizzazione, l’Inps ha evidenziato invece serie difficoltà procedurali, legate al rischio di possibile duplicazione delle indennità. Al contrario l’Istituto ha anticipato che dovrebbe essere ammessa la gestione degli arretrati senza regolarizzazioni per i dipendenti che in ritardo richiederanno i 150 euro

(Autore: AMS)

(Fonte: Il Sole 24Ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
X