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Decreto Emergenza caldo in edilizia e agricoltura


Ordine Informa

Nella bozza di Decreto Legge approvata dal consiglio dei ministri vengono previste le nuove misure di cassa integrazione a favore soltanto dei due settori, ritenuti maggiormente esposti alle intemperie in quanto svolgono l’attività all’aperto .Difatti  solo  l’edilizia e l’agricoltura beneficeranno delle nuove tutele per le emergenze climatiche eccezionali (non solo le ondate di calore). Nell’edilizia, in particolare, gli interventi CIGO richiesti da luglio a dicembre 2023 da parte di imprese industriali e artigiane, anche esercenti attività di escavazione o di lavorazione di materiali lapidei, non si calcoleranno nel limite di 52 settimane fissate in un biennio. Nel settore agricoltura, invece, la cassa integrazione a favore degli operai agricoli, richiesta dall’entrata in vigore del decreto legge al 31 dicembre, sarà riconosciuta anche in caso di riduzione attività a metà dell’orario giornaliero e senza computo nel limite di durata massima di 90 giorni nell’anno.

 Nel settore edilizia, la novità tocca la cassa integrazione ordinaria (CIGO) e interessa le seguenti imprese: – industriali e artigiane dell’edilizia e affini; – industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo; – artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione. La novità è l’esclusione della CIGO richiesta per “intemperie climatiche” dal 1° luglio fino al 31 dicembre 2023 dal limite ordinario di durata dell’ammortizzatore. La disciplina ordinaria, si ricorda, prevede che qualora l’impresa abbia fruito di 52 settimane consecutive di CIGO, una nuova domanda di CIGO può essere proposta solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa. Inoltre, la CIGO richiesta per più periodi, tra di loro non consecutivi, non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile. Queste due limitazioni non si applicano alla Cigo richiesta per “intemperie climatiche” dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, da parte delle predette imprese.
Nel settore  agricoltura, due le novità e riguardano la cassa integrazione guadagni riservata agli operai agricoli (CISOA) assunti a tempo indeterminato. In via ordinaria, in caso di sospensione attività per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro né ai lavoratori, il trattamento è riconosciuto per le giornate di non lavoro fino alla durata massima di 90 giorni nell’anno. La prima novità è la possibilità di avere il riconoscimento del trattamento, in caso di sospensioni tra la data d’entrata in vigore del decreto legge fino al 31 dicembre 2023, “anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattuale”. La seconda novità è l’esclusione di questi periodi di trattamento dal computo della durata massima di 90 giornate nell’anno.
(Autore: AMS)

(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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