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Bonus 200 euro, una regola per ogni gestione


Ordine Informa

Il decreto Legge 50/2022, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali e per la crisi Ucraina, introduce un bonus del valore di euro 200 in favore dei lavoratori. Nello specifico, i destinatari sono tutti i lavoratori dipendenti, non titolari di trattamenti pensionistici, che nel primo quadrimestre dell’anno 2022 abbiano beneficiato, per almeno una mensilità (il controllo va eseguito mensilmente e non si effettua alcun conguaglio annuale), dell’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali (L.234/2021), con relativa corresponsione nella mensilità di luglio 2022. Il suddetto Decreto, prevede, altresì, che il datore provveda automaticamente a riconoscere il bonus, ma solo dopo che il lavoratore abbia rilasciato una dichiarazione in cui attesta di non essere beneficiario del bonus ad altro titolo (in quanto pensionato o perché il nucleo familiare è destinatario del reddito di cittadinanza).

In favore dei pensionati tutti, con reddito personale complessivo non superiore a 35.000 euro lordi, sarà corrisposta con la mensilità del mese di luglio 2022; i percettori di NASPI nel mese di giugno 2022 (comma 9); i Collaboratori Coordinati e Continuativi , previa presentazione di una apposita domanda, in presenza di redditi non superiori a 35.000 euro per l’anno 2021, derivanti dai suddetti rapporti di lavoro; i lavoratori domestici, previa presentazione di una apposita domanda che potranno essere presentate presso i patronati; per i percettori di reddito di cittadinanza, il suddetto bonus, sarà corrisposto d’ufficio nel mese di luglio 2022; in ultimo i lavoratori autonomi. Con il medesimo decreto saranno definiti anche i criteri e le modalità per la concessione dell’indennità una tantum.

Potranno beneficiare del bonus sopra riportato anche i lavoratori stagionali e i lavoratori intermittenti (comma 13), gli iscritti al Fondo pensione dei lavoratori dello spettacolo (comma 14), nonché tutti quei lavoratori che hanno beneficiato delle indennità COVID previste dai commi 1-9 dell’articolo 10 del Dl 41/21 e dall’articolo 42 del Dl 73/2021 (comma 12). Per la maggior parte delle casistiche, previste dall’articolo 32, il diritto all’una tantum è subordinato alla condizione che il reddito dell’anno 2021 non abbia superato i 35mila euro, inteso come reddito complessivo per i pensionati e percettori di altri trattamenti e come reddito derivante dallo specifico rapporto per le altre categorie. Questa condizione non è invece prevista per i percettori di NASPI e disoccupazione agricola, per coloro che hanno beneficiato nel 2021 delle indennità connesse al COVID, per i lavoratori autonomi occasionali, gli incaricati alle vendite a domicilio, né per i nuclei percettori del reddito di cittadinanza.

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus e Il Sole 24Ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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