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Il demansionamento non tocca la retribuzione


Ordine Informa

Sì al demansionamento, ma con conservazione del trattamento retributivo in godimento. E per chi svolga mansioni superiori, l’assegnazione definitiva avverrà dopo sei mesi continuativi e non più tre mesi come oggi previsto. Il nuovo art. 2103 del codice civile (è integralmente sostituito dallo schema di decreto legislativo) consente, infatti, di assegnare il lavoratore a mansioni appartenenti a livello di inquadramento inferiore a quello posseduto, in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incidono sulla posizione del lavoratore. Il cambio di mansioni in peggio va accompagnato, se necessario, dall’assolvimento dell’obbligo formativo, il cui mancato adempimento determina la nullità dell’atto di assegnazione alle nuove mansioni. Accanto a questa ipotesi, di legge, altre ne possono essere previste dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Qualunque sia l’ipotesi di assegnazione a mansioni inferiori, il lavoratore conserva il livello d’inquadramento precedente e il trattamento retributivo in godimento, con eccezione degli elementi di paga collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa. Il nuovo art. 2103 prevede, inoltre, che datore di lavoro e lavoratore possano ricorrere alla commissione di certificazione per stipulare un accordo individuale di modifica delle mansioni, del livello d’inquadramento e della relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla conservazione del posto di lavoro, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita.
(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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