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Regime dei minimi, revoche ampie


Ordine Informa

È revocabile l’adesione al regime contributivo agevolato previsto per i nuovi «minimi». A tal fine va presentata istanza entro il 31 dicembre, per avere ripristinato il regime contributivo ordinario dal 1° gennaio dell’anno seguente. Lo precisa l’Inps nella circolare n. 29/2015 di ieri con cui dà il via libera alla «de-minimalizzazione» dei contributi dovuti alla gestione artigiani e commercianti per chi, in possesso dei requisiti, aderisca al nuovo regime fiscale agevolato. Chi sia titolare di attività d’impresa al 1° gennaio scorso deve inviare domanda di adesione entro il prossimo 28 febbraio (termine perentorio) per avere applicato il regime agevolato già dal corrente anno (il termine è perentorio).
La «de-minimalizzazione» contributiva. L’agevolazione consiste nella possibilità di disapplicare il minimale ai fini del pagamento dei contributi alla gestione artigiani e commercianti. Possibilità aperta a chi, avendone i requisiti, si avvale del nuovo regime fiscale anch’esso agevolato, c.d. dei «minimi». Si tratta di una facoltà per i lavoratori autonomi (solo per i titolari di reddito d’impresa): l’adesione al regime fiscale agevolato, in altre parole, non vincola necessariamente ad applicare il regime contributivo agevolato e se il lavoratore intende avvalersene deve farne apposita istanza. Sebbene definito «regime agevolato», la disapplicazione del minimale contributivo non ha solo pregi ma pure difetti. Il pregio è che consente di pagare i contributi sull’effettivo reddito fiscale dichiarato, senza rispetto appunto del minimale per il 2015 pari a 15.548 euro. Il che vuol dire che chi guadagna meno di 15 mila euro, non è obbligato a pagare contributi su almeno 15.548 euro reddito («quota fissa»).
(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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