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Allargamento dell’obbligo di repêchage a posizioni libere in futuro


Ordine Informa

La Corte di Cassazione (sentenza 12132/2023) relativamente all’obbligo di  repêchage in ipotesi di licenziamento  per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore, , ha stabilito che il datore di lavoro, nel valutare la ricollocabilità del dipendente prima di procedere al suo licenziamento, deve prendere in esame anche quelle posizioni che, pur ancora ricoperte, si renderanno «disponibili in un arco temporale del tutto prossimo alla data in cui viene intimato il recesso».

Secondo i giudici la situazione aziendale cristallizzata al momento del licenziamento non costituisce più il perimetro certo entro cui valutare la ricollocabilità del lavoratore. L’obbligo di repêchage deve, infatti, riguardare anche posizioni lavorative “prossimamente” disponibili.

Nel caso specifico, le posizioni lavorative «disponibili in un arco temporale del tutto prossimo» erano quelle di due colleghi, con mansioni fungibili rispetto a quelle svolte dal licenziato che, al momento del licenziamento, avevano già rassegnato le dimissioni e si trovavano in preavviso.

Dalla sentenza emerge peraltro che le dimissioni non erano state spontanee, bensì incentivate nell’ambito di una riorganizzazione aziendale, dovendosi ipotizzare come posizioni in esubero.

La Cassazione, tuttavia, ha ritenuto le difese dell’azienda inammissibili, in quanto introduttive di circostanze di fatto nuove e diverse rispetto a quelle inizialmente allegate nel corso del lungo giudizio dalla società (inizialmente si era difesa affermando che, al momento del licenziamento, le posizioni lavorative erano ancora coperte).

Il che, francamente, lascia perplessi. Anche volendo imporre al datore di lavoro di valutare la ricollocabilità del dipendente in relazione a posizioni disponibili a breve (e di cui sia a conoscenza al momento del licenziamento), la Cassazione avrebbe dovuto quantomeno dare rilievo al carattere di effettiva disponibilità delle posizioni in questione, anche alla luce di riorganizzazioni aziendali in atto. In assenza di limiti chiari e predeterminati, l’estensione dell’obbligo di repêchage a posizioni lavorative disponibili in un futuro “prossimo” rischia di introdurre nell’ordinamento un criterio applicativo tutt’altro che prevedibile, con buona pace del canone della certezza del diritto e aumento inevitabile del contenzioso.

(Autore: AMS)

(Fonte: Il Sole 24Ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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