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Dimissioni telematiche anche dai consulenti


Ordine Informa

Chi intende lasciare il posto di lavoro potrà chiedere aiuto ai consulenti del lavoro. Infatti, per presentare in via telematica le dimissioni, i lavoratori potranno avvalersi dell’assistenza dei professionisti, oltre che dei patronati e sindacati come previsto oggi, e potranno rivolgersi anche alle sedi territoriali del nuovo ispettorato nazionale del lavoro. Lo stesso nelle ipotesi di risoluzioni consensuali. A stabilirlo è la bozza di dlgs correttivo del Jobs act, licenziata venerdì in via definitiva dal consiglio dei ministro. Tra le altre novità, raddoppia la sanzione (da 62,77 a 153,20 euro al giorno) per il caso di mancata copertura della quota d’obbligo. 
Dimissioni online. Dal 12 marzo, per effetto del dlgs n. 151/2015 (riforma Jobs act), opera una nuova procedura telematica per le dimissioni e le risoluzioni consensuali. Praticamente, a pena di inefficacia, è necessario avvalersi esclusivamente dei moduli telematici resi disponibili dal ministero del lavoro sul proprio sito web e trasmetterli online. Questa procedura non si applica al lavoro domestico, né alle dimissioni presentate durante il periodo di tutela della lavoratrice madre e/o del lavoratore padre e neppure alle risoluzioni consensuali sottoscritte in sede di conciliazione o avanti alle commissioni di certificazione (casi particolari di sottoscrizione della risoluzione consensuale). La trasmissione dei moduli può essere fatta autonomamente dal lavoratore o anche per il tramite di patronati, sindacati, enti bilaterali o commissioni di certificazione. Qui il correttivo del Jobs act aggiunge una prima novità: inserisce tra i soggetti abilitati alla trasmissione dei moduli i «consulenti del lavoro» e le «sedi territoriali dell’ispettorato nazionale del lavoro». Per come è stata introdotta nel testo di legge, la norma dovrebbe riguardare esclusivamente i professionisti iscritti all’Ordine dei consulenti del lavoro e tenere fuori, invece, ogni altro professionista (avvocati, commercialisti ecc.) che, ai sensi della legge n. 12/1979, svolge l’attività di consulenza del lavoro. 

Una seconda novità in tema di dimissioni e risoluzioni consensuali del lavoro online riguarda le pubbliche amministrazioni. Il comma 8-bis aggiunto all’art. 26 del dlgs n. 151/2015 precisa che la procedura telematica non si applica «ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». Si tratta, in realtà, della precisazione normativa di una prassi in uso (punto 1.2 della circolare n. 12/2016 e Faq n. 2 in cui il ministero del lavoro ha precisato che la procedura online non si applica ai rapporti di lavoro del pubblico impiego).

(Autore: Daniele Cirioli)

(Fonte: ItaliaOggi) 


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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