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Tutele crescenti non applicabili ai contratti convertiti dopo il Jobs Act per nullità del termine


Ordine Informa

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 823, ha stabilito che “i lavoratori assunti a tempo determinato prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 23/2015, con rapporto di lavoro giudizialmente convertito a tempo indeterminato solo successivamente a tale decreto, in alcun modo possono essere considerati nuovi assunti“. Di conseguenza, la nullità della clausola appositiva del termine ha natura dichiarativa e non costitutiva e, pertanto, si verifica con effetto ex tunc della conversione del rapporto a tempo indeterminato operata a decorrere dalla illegittima stipulazione del contratto a termine.

Alla luce di tale principio la Corte ha elencato le ipotesi di conversione, successive al 7 marzo 2015, che comportano l’applicabilità del decreto legislativo n. 23/2015, quali: 

  • conversione volontaria;
  • continuazione del rapporto oltre i limiti legali;
  • mancato rispetto delle clausole di “stacco” tra un rapporto a tempo determinato e l’altro;
  • superamento del limite dei 24 mesi previsti, ora, dall’art. 19 del decreto legislativo n. 81/2015, dopo le modifiche introdotte dal D.L. n. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità).

(Autori: AS)

(Fonte: Corte di Cassazione)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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