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Cassazione: festività soppresse e permessi sindacali


Ordine Informa

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18425 del 28 agosto 2014, ha affermato che durante le festività soppresse, nel caso in cui non sia effettuata la prestazione lavorativa, la maggiorazione retributiva spetta solo se prevista dal contratto collettivo applicato dal datore di lavoro. Nel caso di specie, le lavoratrici, che avevano usufruito di permessi sindacali durante alcune festività soppresse, chiedevano, relativamente a tali giornate, la liquidazione della maggiorazione per lavoro festivo. I giudici della Corte hanno però respinto la richiesta poiché il contratto collettivo applicato dal datore di lavoro, prevedeva l’erogazione della maggiorazione solo in caso di effettiva esecuzione della prestazione lavorativa. La Corte, ha quindi ribadito che il principio di onnicomprensività della retribuzione – il quale consiste nell’inclusione di ogni compenso avente carattere di obbligatorietà, continuità e determinatezza – non ha valore di regola generale nell’ordinamento, e non impedisce all’autonomia privata, dopo aver istituito un compenso di natura retributiva, di non includere lo stesso nel calcolo della retribuzione utile per altri istituti contrattuali oppure legali, qualora sia assente – come nel caso dei permessi sindacali – una norma che lo imponga.
(Fonte: Cassazione)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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