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Per la sorveglianza sanitaria eccezionale i termini sono prorogati al 31 luglio 2022


Ordine Informa

L’INAIL, con il comunicato del 26 maggio 2022, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n. 52/2022, di conversione del D.L. n. 24/2022 (c.d. decreto Riaperture) ,  ha reso noto che i termini delle disposizioni sulla Sorveglianza sanitaria eccezionale di cui all’art. 83 del D.L. n. 34/2020 convertito, con modificazioni dalla L.77/2020,  sono stati prorogati sino al 31 luglio 2022. Pertanto, tutti i datori di lavoro pubblici e privati che non sono tenuti alla nomina del medico competente possono,fino alla data del 31 luglio 2022, o nominarne uno o fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail attraverso l’apposito servizio online.
Tale  sorveglianza sanitaria eccezionale , riguarda  i lavoratori maggiormente esposti al rischio, in ragione dell’età, della condizione da immunodepressione e di una pregressa infezione da Covid-19 ovvero da altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilità del lavoratore.
L’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica sui lavoratori inquadrabili come “fragili”. Operativamente, il datore di lavoro o un suo delegato possono inoltrare la richiesta di visita medica attraverso l’apposito servizio online “Sorveglianza sanitaria eccezionale” accessibile dagli utenti muniti di credenziali dispositive. Dopo tutti gli adempimenti burocratici e successivamente all’invio del giudizio di idoneità, il datore di lavoro riceve una comunicazione con l’avviso di emissione della relativa fattura in esenzione da Iva per il pagamento della prestazione effettuata. La tariffa dovuta all’Inail per singola prestazione effettuata è stata fissata in 50,85 euro.

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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