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Vademecum sanzioni Modello 770/2023


Ordine Informa

Omesso versamento delle ritenute – Chi non esegue in tutto o in parte le ritenute alla fonte è soggetto ad una sanzione pari al 20% dell’importo non trattenuto, senza che tale violazione sia punita anche a titolo di omesso versamento. La fattispecie penale per omesso versamento scatta solo quando il mancato versamento da parte del sostituto riguarda le ritenute certificate per un ammontare superiore a 150 mila euro per ciascun periodo d’imposta.

Omissione della dichiarazione – L’omessa presentazione della dichiarazione è punita con una sanzione dal 120% al 240% dell’ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di 250,00 euro. Ove le ritenute su compensi, interessi e altre somme siano state interamente versate, la sanzione è invece pari ad un importo che va da 250,00 a 2.000,00 euro (art. 2 co. 1 e 3 del D.lgs. 471/97). Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salvo restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Qualora la dichiarazione sia presentata entro il termine per l’invio di quella per il periodo d’imposta successivo e comunque prima dell’inizio di un controllo fiscale, la sanzione è dimezzata, e diviene quindi dal 60% al 120% delle ritenute non versate, con un minimo di 200,00 euro. In detta evenienza, se le ritenute sono state interamente versate la sanzione è fissa, da 150,00 a 500,00 euro, è quindi possibile affermare che possa essere opportuno trasmettere la dichiarazione anche decorsi i 90 giorni, in quanto il contribuente potrebbe beneficiare del dimezzamento delle sanzioni e della non punibilità per il reato di omessa dichiarazione. Se la dichiarazione è presentata entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta della metà e dovrà essere ulteriormente dimezzata, e divenire quindi dal 30% al 60% delle ritenute non versate.

Dichiarazione infedele – Ove il modello 770 sia infedele, può essere applicata una sanzione dal 90% al 180% delle ritenute non versate riferibili alla differenza tra ammontare non dichiarato e accertato, con un minimo di 250,00 euro. Qualora le ritenute su compensi, interessi e altre somme siano state interamente versate, la sanzione è da 250,00 a 2.000,00 euro. La sanzione da dichiarazione infedele è aumentata della metà quando la violazione è realizzata mediante l’utilizzo di documentazione falsa, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. Trattasi di un aumento applicabile sulla sanzione così come irrogata dall’ente impositore; quindi, se viene contestata nella misura massima, l’aumento della metà è computato sul 180% delle ritenute non versate. In questo caso la sanzione può essere dal 135% al 270% delle ritenute non versate.

Dichiarazione errata -In questo caso si applica la sanzione che va da 250,00 a 2.000,00 euro se la dichiarazione: · non è redatta in conformità al modello approvato dall’Amministrazione; · contiene indicazioni errate e/o omesse per l’individuazione del contribuente, per la determinazione del tributo, per ogni altro elemento utile ai controlli. Si applica invece una sanzione che va da 500,00 a 4.000,00 euro se le omissioni e le incompletezze sono relative agli elementi previsti dall’art.4 del DPR 322/98.

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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