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L’INPS, nel messaggio n. 3977/2023, dà il via libera alle richieste di una tantum (550 euro) da parte dei lavoratori occupati a part-time ciclico. Dal 13 novembre e fino al 15 dicembre infatti si può fare domanda per ricevere il sostegno economico per l’anno 2023 e per l’anno 2022 (in tal caso in sanatoria, solo se non è stata fatta altra richiesta prima). Il DL n. 145/2023, c.d. decreto Anticipi ha precisato che tale indennità va riferita ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e nel complesso non inferiori a 7 e non superiori a 20 settimane dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa. Inoltre l’art. 18 del DL n. 145/2023, al comma 2, ha previsto il diritto alla stessa una tantum di 550 euro per l’anno 2023, a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private che nell’anno 2022 sono stati titolari di contratto di lavoro a tempo parziale ciclico, con periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a 7 e non superiori a 20 settimane. Per entrambe le edizioni (2022 e 2023), l’accesso all’una tantum è riservato ai lavoratori che, alla data di richiesta, non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente o parasubordinato, né di Naspi o pensione. Le domande si presentano dal 13 novembre al 15 dicembre 2023, online, sul sito dell’INPS. Possono presentare entrambe le domande (per l’anno 2022 e l’anno 2023) coloro che, in precedenza, non ne avevano presentato alcuna. Devono, invece, presentare solo la domanda per l’anno 2023 coloro che l’avevano già presentata per l’anno 2022 a prescindere dal suo esito. Infatti, se la domanda del 2022 è stata respinta, è prevista solo la possibilità del riesame, mentre non è consentito inoltrare una nuova domanda.
(Autore: AMS)
(Fonte: ItaliaOggi)