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Riforma dello sport- Per i dipendenti pubblici il nullaosta per lavorare nello sport dilettanti


Ordine Informa

Sport dilettantistico, arriva il decreto per l’autorizzazione dei dipendenti pubblici allo svolgimento del lavoro sportivo. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono prestare la loro attività in qualità di volontari previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza. Nel caso il lavoro sia retribuito, l’amministrazione dovrà autorizzare la prestazione, con una risposta che deve arrivare entro trenta giorni dalla richiesta del lavoratore. Il decreto firmato ieri disciplina proprio questa tipologia di rapporto. Le amministrazioni, quindi, dovranno rilasciare l’autorizzazione al verificarsi di una serie di condizioni. Per prima cosa, l’assenza di cause di incompatibilità, «che possano ostacolare l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente». La valutazione deve essere effettuata considerando la qualifica del dipendente, la posizione professionale e le attività assegnate. In secondo luogo, come detto, «l’insussistenza di conflitto di interessi in relazione all’attività svolta nell’ambito dell’amministrazione». Il ruolo dovrà essere assolto fuori dall’orario di lavoro e non dovrà «pregiudicare il regolare svolgimento del servizio né intaccare l’indipendenza del lavoratore, esponendo l’amministrazione al rischio di comportamenti che non siano funzionali al perseguimento dei canoni di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa». Inoltre, non dovrà essere pregiudicato «il regolare svolgimento delle attività di ufficio». Ciò significa che la prestazione non dovrà essere prevalente, ovvero non dovrà impegnare il dipendente per un tempo superiore al 50% dell’orario di lavoro settimanale stabilito dal CCNL di riferimento. Per i dipendenti full time la prestazione di lavoro sportivo non deve essere prevalente, con riguardo a tempo e durata. In sostanza, è vietato al dipendente il lavoro sportivo ove lo impegni per un tempo superiore al 50% dell’orario di lavoro settimanale stabilito dal contratto collettivo nazionale di riferimento. La disciplina del DM non si applica al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato ove l’attività sportiva è resa in quanto militari, nonché a atleti, quadri tecnici, arbitri/giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze armate e ai Corpi armati e non dello Stato.

(Autore: AMS)

(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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