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Tirocini- l’INL esclude il ricorso amministrativo per la riqualificazione in rapporto subordinato


Ordine Informa

L’INL, nella nota prot. n. 453/2023, precisa che la conversione del tirocinio fraudolento in rapporto di lavoro dipendente la può decidere solo il giudice e a iniziativa del lavoratore; questo perché la violazione (ossia un tirocinio svolto in chiave subordinata) è già sanzionata da una norma penale, cioè da un’ammenda, che estingue il reato in via amministrativa. Pertanto, è da escludere la possibilità di presentare ricorso dinanzi al “Comitato per i rapporti di lavoro”.
Si tratta dell’ipotesi c.d. di “tirocinio fraudolento”, per la quale la riforma fissa anche la sanzione: «il soggetto ospitante è punito con la pena dell’ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilità, su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale». Il recupero dei contributi. Con successiva nota 1451/2022 , sempre l’INL ha inoltre fornito precisazioni in relazione ai profili previdenziali e ai conseguenti recuperi contributivi derivanti dal rapporto di tirocinio fraudolento che, di fatto, ha simulato un effettivo rapporto di lavoro subordinato. L’INL ha precisato che il recupero è autonomo e non è condizionato dalla scelta del lavoratore di adire l’autorità giudiziaria per il riconoscimento del rapporto di lavoro dipendente a carico del soggetto ospitante: faccia o meno il ricorso, l’ispettore deve comunque procedere al recupero dei contributi.

(Autore: AMS)

(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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