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Somme erogate a seguito di accordo transattivo non soggette a tassazione separata


Ordine Informa

L’ Agenzia delle Entrate, con la risposta ad un interpello ( n.344 del 23 giugno 2022), specifica che le somme corrisposte da un ente a seguito di un accordo transattivo, dovranno concorrere alla formazione del reddito imponibile dei dipendenti per l’intero ammontare ed essere assoggettate a tassazione ordinaria, in quanto le stesse non vengono erogate in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro, né ricorre una delle condizioni di cui all’articolo 17, comma 1, lett. b), del TUIR. L’Amministrazione Finanziaria si rifà a quanto precisato nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 326 del 1997, la quale ha chiarito che, tutte le indennità e le somme o i valori percepiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente, comprese quelle che derivano da transazioni di qualunque tipo, sono assoggettabili a tassazione come redditi di lavoro dipendente.

Qualora le somme sostitutive di reddito di lavoro dipendente si riferiscano a redditi che avrebbero dovuto essere percepiti in un determinato periodo d’imposta e, in loro sostituzione, vengono percepite in un periodo d’imposta successivo, si applica la tassazione separata solo nel caso in cui ricorra una delle condizioni previste dal richiamato articolo 17, comma 1, lett. b), del TUIR. Considerato, dunque, che gli importi ricevuti dall’Istante a seguito della conciliazione, non sono collegabili alla cessazione del rapporto di lavoro, in quanto il rapporto di lavoro è proseguito, anche a seguito della conciliazione, (anche in caso di azienda cessionaria ) lo stesso non potrà avvalersi della tassazione separata ex articolo 17, comma 1, lett. a) del TUIR. L’Istante non potrà avvalersi, infine, delle disposizioni di cui alla lett. b) del medesimo comma 1 che fa riferimento agli “emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti”, né di quelle di cui alla lettera i) che fa, invece, riferimento alle “indennità spettanti a titolo di risarcimento, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni”.

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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