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Integrazione salariale a maglie larghe


Ordine Informa

Staffetta all’Inps tra il fondo di solidarietà residuale e il neo fondo d’integrazione salariale. Dal 1° gennaio, i datori di lavoro che occupano in media più di 15 dipendenti iscritti al fondo residuale confluiscono nel nuovo fondo salariale. Fondo al quale, sempre dal 1° gennaio, sono iscritti anche i datori di lavoro che occupano in media più di cinque dipendenti appartenenti a settori non coperti dalla cassintegrazione e per i quali non è operativo un fondo di solidarietà. A spiegarlo, tra l’altro, è il ministero del lavoro nella circolare n. 32/2015. La nuova iscrizione comporta un nuovo obbligo contributivo: 0,65% in misura ordinaria (0,45% per i datori che occupano da cinque a quindici dipendenti); 4% in misura addizionale.
Riforma Jobs act. I fondi di solidarietà bilaterali sono un’invenzione della riforma Fornero (legge n. 92/2012). Il Jobs act (dlgs n. 148/2015) li ha ridisciplinati prevedendone tre tipologie:
a) «Fondi di solidarietà bilaterali», obbligatori per i settori non rientranti nel campo della cassa integrazione, con riferimento alle imprese che occupano in media più di cinque dipendenti, al fine di garantire ai lavoratori una tutela simile alla cassa integrazione;
b) «Fondi di solidarietà alternativi», un modello alternativo rivolto esclusivamente a imprese artigiane e a quelle di somministrazione;
c) «Fondo d’integrazione salariale» che è la nuova denominazione del «Fondo di solidarietà residuale» già operativo all’Inps fino al 31 dicembre 2015 per accogliere i datori di lavoro con più di 15 dipendenti operanti nei settori per i quali non risulta costituito uno specifico fondo di solidarietà e che dal 1° gennaio, alle stesse condizioni, accoglie anche i datori di lavoro con più di cinque dipendenti.
(Autore: Daniele Cirioli)
(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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