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Sicurezza senza medici nelle scuole


Ordine Informa

Il Ministero del Lavoro (commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro) nell’interpello 2 del 2023 precisa che per effettuare la valutazione dei rischi nella scuola non serve necessariamente la presenza del medico competente. La sua collaborazione in tale valutazione, invece, diventa dovuta qualora il medico sia presente perché nominato per svolgere la sorveglianza sanitaria.. Il principio vale e si applica a tutti i luoghi di lavoro. Già nell’interpello n. 2/2022, la commissione aveva avuto modo di chiarire che la sorveglianza sanitaria nel luogo di lavoro va effettuata nei casi previsti dalla legge e qualora ne faccia richiesta il lavoratore, cioè in base a quanto prescritto proprio dal citato art. 41 TU. Pertanto  la commissione ritiene che, ai sensi dell’art. 18 del TU, la nomina del medico competente sia obbligatoria per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal predetto art. 41 e che, pertanto, il medico competente collabori, se nominato, alla valutazione dei rischi.

(Autore: AMS)

(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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