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Scende al 15,17% la percentuale di riduzione dei premi INAIL per il 2023


Ordine Informa

Con il Decreto interministeriale (Lavoro e Finanze) del 20 settembre 2022, pubblicato nella sezione pubblicità legale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stata approvata la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’INAIL n. 176/2022, concernente la riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevista dall’articolo 1, comma 128, della Legge 147/2013, che per l’anno 2023 scende al 15,17%, rispetto al precedente 15,27% stabilito per il 2022 dal decreto interministeriale del 1° febbraio 2022.

Tale percentuale di riduzione  va applicata, nelle more della loro revisione tariffaria:

  • ai premi speciali determinati ai sensi dell’articolo 42 del D.P.R. n. 1124/1965 (scuole, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotraspotatori, allievi iscritti ai corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale);
  • ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93;
  • ai contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo II del citato D.P.R. n. 1124/1965, riscossi in forma unificata dall’Inps.

La riduzione non sarà, invece, applicata ai premi per i quali intervenga, con decorrenza 1° gennaio 2023, l’aggiornamento delle relative tariffe dei premi e contributi.

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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