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Condominio e dipendenti: chi assume le vesti di datore di lavoro?


Ordine Informa

Quando il condominio si comporta come un’azienda e ha a proprio carico dei dipendenti (è il caso del portiere, del giardiniere, dell’addetto alle pulizie o del tecnico della manutenzione) è l’amministratore pro tempore ad assumere le vesti di datore di lavoro e, pertanto, spetta a lui verificare il rispetto delle disposizioni in tema di salute e sicurezza previste dal decreto legislativo n. 81/2008. Diverso, invece, il caso in cui il condominio figuri come committente di un appalto: in questo frangente, infatti, l’amministratore può avvalersi di una figura terza e tecnica a cui affidare l’onere dei controlli. Fermo restando, comunque, che resta comunque a suo carico un compito di supervisione e vigilanza.


La materia del condominio-datore di lavoro, oggetto anche di pronunciamenti giuridici, è regolata nel Testo Unico sulla Sicurezza (chiarimento del Ministero del Lavoro sull’applicazione della norma). Nello specifico – in vece del condominio datore di lavoro – l’amministratore ha il dovere di tutelare non solo i dipendenti che risultano inquadrati dal Contratto collettivo dei proprietari di fabbricati, ma tutti quei lavoratori subordinati, che all’interno del singolo palazzo o complesso svolgano mansioni affini a quelle indicate nel contratto nazionale.Quando il condominio si comporta come un’azienda e ha a proprio carico dei dipendenti (è il caso del portiere, del giardiniere, dell’addetto alle pulizie o del tecnico della manutenzione) è l’amministratore pro tempore ad assumere le vesti di datore di lavoro e, pertanto, spetta a lui verificare il rispetto delle disposizioni in tema di salute e sicurezza previste dal decreto legislativo n. 81/2008. Diverso, invece, il caso in cui il condominio figuri come committente di un appalto: in questo frangente, infatti, l’amministratore può avvalersi di una figura terza e tecnica a cui affidare l’onere dei controlli. Fermo restando, comunque, che resta comunque a suo carico un compito di supervisione e vigilanza.

Sull’argomento è però da segnalare la sentenza della Cassazione n. 32347/2013. A fronte di una controversia, per il caso di un amministratore reo di non aver verificato l’idoneità tecnico-professionale di una ditta che aveva l’incarico di potare le piante nel giardino di uno stabile, la Cassazione ha ribaltato la sentenza del Tribunale. E ha stabilito che, siccome l’appalto delle opere di potatura era stato assegnato a una specifica impresa per decisione espressa di una delibera dell’assemblea di condominio, allora l’amministratore altro non poteva fare che dare attuazione alla decisione stessa. Incaricando l’azienda in oggetto.

Quando il condominio è invece committente e commissiona attraverso un contratto d’appalto dei lavori edili o di ingegneria civile, (previsti dal Titolo IV del decreto legislativo n. 81/2008 «Cantieri temporanei o mobili»), l’amministratore ha la facoltà (e non l’obbligo) di nominare il responsabile dei lavori, un tecnico abilitato che si occupa della progettazione, dell’esecuzione e del controllo dell’esecuzione dell’opera. Tale figura, nel momento in cui accetta l’incarico, eredita le responsabilità amministrative e penali dal committente, che è comunque tenuto a verificarne costantemente l’operato, così da non incorrere in eventuale culpa in vigilando.

Se i lavori in condominio sono eseguiti da una sola impresa, il committente/responsabile dei lavori è tenuto a controllare l’idoneità tecnico-professionale e, solo se l’impiego ha una durata lavorativa di 200 uomini/giorno, è obbligato a inviare una notifica preliminare ad Asl e alla Direzione territoriale del lavoro. Quando, invece, i lavori coinvolgono più di una ditta esecutrice, oltre all’ispezione dell’idoneità tecnico-professionale e all’invio della notifica preliminare, il committente nomina il Coordinatore per la sicurezza. La nomina può avvenire in fase di progettazione (Csp) o di esecuzione dell’opera (Cse), a seconda delle caratteristiche degli interventi.

Per i lavori non soggetti a pratica edilizia e d’importo inferiore ai 100mila euro, prima dell’inizio delle opere, basta nominare soltanto il Cse, che ha il compito di redigere il Piano di sicurezza e di coordinamento. Se il cantiere, invece, è soggetto a pratica edilizia e l’importo dei lavori è superiore ai 100mila euro, è necessario nominare un coordinatore in fase di progettazione e uno in fase di esecuzione dell’opera, tenendo conto che entrambi gli incarichi possono essere assunti dalla stessa persona.

Il committente/responsabile dei lavori è, infine, tenuto ad acquisire dal coordinatore per la progettazione il fascicolo dell’opera, a disposizione dei soggetti incaricati di eventuali interventi di manutenzione. Il documento può essere integrato dal Coordinatore per l’esecuzione, in base all’evoluzione dei lavori o ad eventuali modifiche dell’opera.


(Fonte: Lavoro&Fisco) 


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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