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Rider- Obbligatoria l’informativa ai sindacati sui sistemi automatizzati


Ordine Informa

Il Tribunale di Palermo con ordinanza del 3 aprile 2023 RG 645/2023  precisa che e’ antisindacale la condotta della società di “consegna cibo a domicilio” (Rider)  che si  rifiuta di consegnare alla organizzazioni sindacali  l’informativa sull’utilizzo e il funzionamento dei sistemi automatizzati digitali introdotta dal decreto Trasparenza (D.Lgs n. 104/2022), lanciando così un segnale importante su un adempimento finora troppo sottovalutato da alcuni datori di lavoro.

Trattasi dell’obbligo di elaborare una comunicazione aggiuntiva a carico delle imprese che utilizzano sistemi automatizzati digitali deputati a fornire indicazioni per la gestione dei rapporti di lavoro o per il monitoraggio delle prestazioni . Tale comunicazione va indirizzata a due soggetti – le organizzazioni sindacali e il singolo lavoratore – e deve descrivere in modo dettagliato il funzionamento dell’algoritmo.

Nel caso deciso a Palermo, la struttura territoriale di un’associazione sindacale (Filcams Cgil) ha chiesto alla società di ricevere l’informativa in oggetto, ma si è vista rispondere che non sussistono, per quella società, «le condizioni di legge per l’operatività dell’articolo 1 bis».

Una volta avviata la procedura giudiziaria, l’azienda ha eccepito l’inammissibilità del procedimento in ragione del fatto che i rider utilizzati per la consegna del cibo a domicilio non sono lavoratori subordinati; il Tribunale ha respinto l’eccezione, richiamando la recente giurisprudenza che ha sancito l’applicabilità in capo ai collaboratori etero-organizzati di tutte le tutele previsti per i lavoratori dipendenti, ivi comprese quelle di natura processuale.

Il Tribunale censura il rifiuto di inviare la comunicazione, facendo presente che la società utilizza un algoritmo che consente ai rider di accedere all’App (e quindi lavorare) solo sulla base di determinate condizioni che, secondo il giudice, sono elaborate da un algoritmo. In particolare, secondo il Tribunale l’abbinamento all’App è previsto in base alla disponibilità, alla posizione o alla prossimità, alle proprie impostazioni o preferenze e anche «ad altri fattori», come la probabilità di accettare una corsa in base ai comportamenti precedenti.

Il riferimento alla «probabilità di accettare la corsa» configura, per l’ordinanza, una profilazione basata su una analisi statistica comportamentale, e gli ulteriori «altri fattori» non sono neanche specificati; né sono esplicitate le misure di controllo delle decisioni automatizzate e gli eventuali processi di correzione, nonché il livello di accuratezza, robustezza e cybersicurezza dei sistemi automatizzati, le metriche utilizzate per misurare tali parametri e gli impatti potenzialmente discriminatori delle metriche stesse.

Preso atto di queste lacune informative, la società viene condannata a fornire le informazioni richieste dal sindacato, con la precisazione che tale adempimento si cumula (e non esclude) l’obbligo di fornire analoghe informazioni a ciascun lavoratore.

(Autore: AMS)

(Fonte: Il Sole 24Ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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