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Licenziato il dipendente per il poco rendimento


Ordine Informa

Secondo la Cassazione (ordinanza 9453/2023 ), il lavoratore dipendente che produce poco rispetto ai colleghi può perdere il posto. Il provvedimento espulsivo adottato dal datore per scarso rendimento del lavoratore costituisce un’ipotesi di recesso per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali a carico del prestatore: il sensibile scostamento fra gli obiettivi fissati e i risultati ottenuti denota la non esatta esecuzione della prestazione, tenuto conto dell’attività media tra i vari dipendenti e al di là del conseguimento di una soglia minima di produzione.

Al datore che recede per scarso rendimento non basta provare che il dipendente non abbia raggiunto il risultato, ma deve anche dimostrare che la causa è l’inadempimento degli obblighi contrattuali, colpevole e negligente. Difatti, lo scarso rendimento  risulta dimostrato da dati indotti dall’azienda  oltre che dalle testimonianze assunte. Lo scarso rendimento si pone come specie della risoluzione per inadempimento ex art. 1453 cc. Nessun dubbio che il mancato raggiungimento di un obiettivo sia di per sé insufficiente a integrarlo. Ma il licenziamento è illegittimo quando sussiste un’evidente violazione della diligente collaborazione imputabile al dipendente. Il tutto in base alla sproporzione fra target di produzione e quanto effettivamente realizzato.

(Autore: AMS)

(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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