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Restano solo le vere Co.co.co.


Ordine Informa

Primo, le collaborazioni coordinate e continuative continuano a essere legittime. Le numerose riforme che, negli ultimi anni, sono state varate per cercare di stanare le false co.co.co non hanno cancellato la possibilità di stipulare un valido contratto di co.co.co. in presenza di requisiti precisi come l’autonomia del lavoratore nella gestione del tempo e delle modalità di lavoro, il fatto che la prestazione lavorativa non si svolga in azienda ecc.
Secondo, se una collaborazione maschera un rapporto di subordinazione (cioè in presenza di prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro) a questa co.co.co. si applica la disciplina del lavoro subordinato. Non c’è bisogno di convertire o trasformare il rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro resta qualificabile come collaborazione ma si applica tutta la disciplina del rapporto di lavoro dipendente.
Terzo, la possibilità di applicare alla collaborazione la disciplina del rapporto di lavoro subordinato è applicabile anche ai titolari di partita Iva.
Sono questi i tre punti fermi con i quali il ministero del lavoro, nella persona del direttore delle attività ispettive, Paolo Pennesi, ha interpretato l’ultima modifica alla disciplina delle co.co.co. contenuta nel decreto legislativo n. 81 del 2015.
(Autore: Marino Longoni)
(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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