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Responsabilità penale del  rappresentante dei lavoratori


Ordine Informa

La Corte di Cassazione,  con la sentenza n. 38914/2023,  in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e in relazione al ruolo del rappresentante dei lavoratori in azienda che costituisce  una figura intermedia di raccordo tra datore di lavoro e lavoratori, respinge  il ricorso presentato dal titolare dell’azienda e dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) avverso la condanna, per entrambi, della Corte di appello (e prima ancora, del Tribunale) a seguito dell’infortunio mortale occorso a un lavoratore mentre posizionava su una scaffalatura dei tubi metallici.

Era stato dimostrato che il lavoratore infortunato, benché assunto con la qualifica di impiegato tecnico, di fatto svolgeva anche le funzioni di magazziniere, utilizzando regolarmente un muletto senza aver acquisito alcuna esperienza e addestramento pratico sull’uso di tale mezzo, né era stato formato sulle modalità di stoccaggio delle merci sulle scaffalature. La Suprema Corte, nell’esaminare la posizione del RLS in relazione all’infortunio mortale, ha prescisso da una sua eventuale posizione di garanzia, prevista dall’articolo 299 del testo unico, intesa come un «dovere di protezione e di controllo» finalizzato a impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, e ha valutato se, con la sua condotta omissiva, abbia contribuito o cooperato a cagionare l’evento (articolo 113 del Codice penale).

In effetti l’articolo 50 del D.Lgs n. 81/2008 pone a carico del RLS, tra l’altro, l’obbligo giuridico di «promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori». Inoltre il RLS «fa proposte in merito alla attività di prevenzione» e «avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività».

Collegando tale obbligo di legge  con le risultanze processuali nei riti di merito, la Cassazione ha osservato come il RLS «non abbia in alcun modo ottemperato ai compiti che gli erano stati attribuiti per legge», in particolare consentendo che un impiegato tecnico fosse adibito a mansioni di magazziniere, senza aver ricevuto la relativa formazione, nonché l’addestramento all’utilizzo del muletto  né sollecitando in alcun modo l’adozione, da parte del responsabile dell’azienda di modelli organizzativi in grado di preservare la sicurezza dei lavoratori, nonostante fosse stato sollecitato a farlo dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione della stessa ditta.

Si tratta indubbiamente di una sentenza innovativa perché registra una originale presa di posizione della Suprema corte, e dei giudici di merito, nei confronti del RLS, figura che assume una maggiore importanza, se correttamente operante, nella organizzazione della sicurezza sul lavoro nelle aziende.

(Autore: AMS)

(Fonte: Il Sole 24Ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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