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Riforma dello Sport- Inquadramento del Direttore di gara


Ordine Informa

Il direttore di gara  è un soggetto preposto a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze.
Per tali mansioni non è necessario stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa ma è sufficiente che per ogni singola prestazione (quindi ogni singolo evento nel quale sia chiamato a svolgere il ruolo di direttore di gara) sia effettuale la comunicazione o designazione da parte della Federazione Sportiva o della Disciplina Sportiva Associata o dell’Ente di Promozione sportiva anche paralimpici.
Ai suddetti possono inoltre essere riconosciuti rimborsi spese forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite di € 150 mensili.

Pertanto, con riferimento al ruolo di direttore di gara, gli adempimenti sono:

  • Comunicazione o designazione per la singola prestazione;
  • Comunicazione al Centro Impiego cumulativamente per non più di 30 prestazioni entro il termine del 30.mo giorno successivo dalla scadenza di ogni trimestre. Tale comunicazione potrà essere assolta anche attraverso la comunicazione da parte dell’Associazione o della società destinataria della prestazione sportiva al Registro Telematico delle Attività Sportive dilettantistiche. Tale comunicazione – in mancanza della quale sono comminate le sanzioni previste dalla normativa generale – è messa a disposizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e degli enti cooperanti secondo la disciplina del sistema pubblico di connettività (comma 3). Si ricorda che tale Registro è stato istituito dal Decreto Legislativo n. 39/2021 (anch’esso in attuazione della Legge n. 86/2019) presso il Dipartimento per lo sport e a cui sono iscritte tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva;
  • Erogazione del compenso e dell’eventuale rimborso spese documentate;
  • Erogazione dell’eventuale rimborso spese forfettario, previa autocertificazione, per spese sostenute anche nel comune di residenza nei limiti di € 150 mensili.

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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