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Prestazioni occasionali- le novità della Legge di Bilancio 2023


Ordine Informa

Tra le novità della Legge di Bilancio 2023, pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 303 il 29 dicembre 2022 scorso, troviamo importanti modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali.
L’INPS, con il comunicato stampa del 02 gennaio 2023, informa che adeguerà alla nuova normativa i sistemi informatici dedicati a tale istituto entro la fine del mese di gennaio 2023.
Le nuove disposizioni prevedono dal 01 di gennaio 2023:

  • l’aumento del limite di compenso che l’utilizzatore può erogare nei confronti dei prestatori di lavoro, che passa da 5.000 a 10.000 euro per anno civile;
  • possono attivare il contratto di prestazione occasionale anche gli utilizzatori che hanno fino a 10 (e non più 5) lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
  • vengono superati i precedenti limiti che imponevano alle imprese del turismo di occupare solo particolari categorie di lavoratori.

Tale disciplina sulle prestazioni occasionali si applica anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1.

Per le Imprese agricole invece la manovra ha introdotto forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato infatti la nuova disciplina sperimentale per l’annualità 2023/2024 prevede che le imprese agricole:

  • possano ricorrere alle prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato solo se riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, anche se il contratto può avere una durata massima di 12 mesi, rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti.
  • è prevista la trasmissione della comunicazione obbligatoria di assunzione al centro per l’impiego;
  • il compenso per il lavoratore è pari a quanto stabilito dal CCNL e provinciale ed è erogata direttamente dal datore di lavoro;
  • il compenso è esente sa qualsiasi imposizione fiscale e entro il limite delle 45 giornate di prestazione per anno civile è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico;
  • è prevista l’iscrizione del lavoratore occasionale sul Libro Unico del Lavoro;
  • il datore di lavoro dovrà effettuare all’INPS ogni 16 del mese successivo al termine della prestazione il versamento dei contributi unificati previdenziali e assistenziali agricoli, con le modalità stabilite da INPS e INAIL.
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L’articolo 1, comma 354 della Legge di Bilancio 2023 prevede la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in rapporto di lavoro a tempo indeterminato in caso di superamento del limite di durata di 45 giorni. Dispone l’applicazione di una sanzione da 500 a 2.500 euro per ogni giornata in cui risulta accertata la violazione in caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli che possono erogare le prestazioni occasionali o di violazione dell’obbligo di comunicazione relativa all’instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l’impiego, a meno che non siano conseguenza di informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore.

(Autore: AMS)

(Fonte: ItaliaOggi)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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