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Periodo di comporto- Le patologie oncologiche rimangono escluse anche se non previsto dal CCNL


Ordine Informa

Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 9384 del 2 gennaio 2023, stabilisce che anche se non espressamente escluse dal CCNL, le assenze dal lavoro dovute al ricovero ospedaliero per un intervento chirurgico tumorale e quelle successive per le terapie chemioterapiche e radioterapiche legate alla patologia oncologica , non ricadono nel periodo di comporto. La peculiarità e la gravità delle malattie tumorali è tale che, quand’anche non espressamente ricomprese dal contratto collettivo tra le patologie escluse dal comporto, esse non devono essere conteggiate ai fini del superamento del periodo massimo di conservazione del posto di lavoro in costanza di malattia.

Quindi i anche se il Ccnl stabilisce altre ipotesi escludenti rispetto alla maturazione del periodo massimo di malattia, decorso il quale scatta il licenziamento, una loro interpretazione estensiva consente di ricomprendere nella stessa esenzione altre gravi malattie come le patologie tumorali.

Sulla scorta di questo principio, il giudice del lavoro di Roma ha ritenuto che, poiché il CCNL applicato al rapporto di lavoro escludeva dal periodo di comporto «i giorni necessari alla fecondazione assistita» e quelli «per le cure elio-balneo-termali», in questo stesso contesto dovevano essere ricomprese le assenze riconducibili alla patologia oncologica.

(Autore: AMS)

(Fonte: Il Sole 24Ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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