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Nuova CU 2023 redditi 2022


Ordine Informa

Risente molto delle numerose mdifiche apportate alla disciplina dell’Irpef dalla Legge di Bilancio 2022, la  bozza di Certificazione Unica 2023- reddito 2022- pubblicata il 15 dicembre dall’Agenzia delle Entrate.

La data di consegna al percipiente è fissata al 16 marzo 2023, così come quella di trasmissione del flusso telematico all’Agenzia, eccetto per le certificazioni contenenti solo redditi esenti o non dichiarabili con la precompilata, che potranno essere presentate entro il 31 ottobre 2023.

Le principali modifiche afferiscono alle detrazioni per figli a carico (articolo 12 del TUIR) e per lavoro dipendente/assimilato (articolo 13), nonché alla disciplina del trattamento integrativo previsto dall’articolo 1 del Dl 3/2020 (100 euro al mese).

Poiché dal 1° marzo 2022 le detrazioni sono riconosciute solo per i figli di età pari o superiore a 21 anni (in quanto per quelli inferiori spetta l’assegno unico universale), nella sezione dedicata ai familiari è richiesto di suddividere quelle afferenti a gennaio e febbraio (applicabili secondo le vecchie regole) e quelle spettanti da marzo (limitatamente ai figli con almeno 21 anni). 

Dal modello scompare qualsiasi indicazione riferita all’ulteriore detrazione disciplinata dall’articolo 2 del DL 3/2020, abrogata definitivamente da quest’anno.

In considerazione delle nuove regole valide per il solo anno 2022 per la tassazione dei benefit, da esporre nel campo 474, le istruzioni ricordano l’innalzamento della soglia di esenzione a 3.000 euro e illustrano il nuovo campo 475, in cui il sostituto dovrà distintamente indicare il bonus carburante che ha beneficiato dello specifico e ulteriore tetto di esenzione di 200 euro.

Poiché queste regole valgono anche in caso di conversione del premio di risultato detassabile, le medesime indicazioni sono riportate con riferimento alla sezione dedicata alla detassazione (nuovo punto 582 per esporre il bonus carburante).

I redditi esenti, da indicare nella sezione “Altri dati”, si arricchiscono di due casistiche. 

– La prima è quella riservata a ricercatori e docenti rientrati in Italia che nel corso del 2022 hanno esercitato l’opzione per estendere il regime fiscale agevolato, secondo le regole del provvedimento del direttore dell’ Agenzia delle Entrate del 31 marzo 2022, da indicare nel punto 462 con il codice 15.

– La seconda riguarda i redditi integralmente esenti dei lavoratori con disturbi dello spettro autistico, assunti da start-up a vocazione sociale in base all’articolo 12-quinquies del Dl 146/2021, da indicare nel punto 463 con il codice 26.

(Autore: AMS)

(Fonte: Il Sole 24Ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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