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I dimenticati alla fruizione dell’ una tantum 200 euro


Ordine Informa

L’applicazione del requisito reddituale, così come  previsto nella stesura attuale della norma, rischia di assumere, in alcuni casi, toni grotteschi .

a) Appare ad esempio davvero  sperequativa la previsione di un requisito reddituale differentemente misurato per l’accesso al beneficio da parte dei lavoratori dipendenti, che dovranno fare riferimento al reddito imponibile INPS e quindi evidentemente più elevato, rispetto alle altre categorie di beneficiari che (laddove previsto) dovranno invece fare riferimento al tetto reddituale fiscalmente rilevante.

b) Inoltre, per alcune categorie di soggetti (co.co.co., lavoratori intermittenti, lavoratori dello spettacolo ecc…) è necessario fare riferimento al reddito, scaturente dalla medesima tipologia di rapporto di lavoro, relativo all’anno precedente (2021) entro il limite di Euro 35.000,00, ne consegue che,  se un soggetto nell’anno 2021 ha percepito reddito da lavoro dipendente per un imponibile IRPEF di Euro 200.000,00 , oltre ad un  ulteriore reddito derivante da contratto di collaborazione coordinata e continuativa per Euro 10.000,00 (per un totale imponibile IRPEF di Euro 210.000,00) e nell’anno in corso risulta esclusivamente titolare di un contratto di co.co.co., potrà legittimamente accedere all’indennità di Euro 200,00 pur avendo conseguito un reddito complessivo 6 volte superiore al limite previsto per dipendenti e pensionati. Ciò in quanto l’unico reddito da prendere in considerazione risulta essere quello derivante dal detto rapporto di co.co.co. (Euro 10.000,00) e quindi inferiore al tetto massimo (35.000,00).
c) Ed ancora, poiche’ l’indennità è  potenzialmente fruibile anche da più soggetti facenti parte del medesimo nucleo familiare, in caso di  nucleo familiare composto da quattro soggetti di cui uno solo lavoratore con reddito annuo di 30.000,00 risulterà beneficiario di una indennità di euro 200,00; mentre un nucleo dove risultano percettori di reddito sia i coniugi che un figlio maggiorenne convivente, ciascuno dei quali con reddito percepito entro il limite citato, beneficerà di una indennità complessiva di euro 600,00, con la conseguenza che la misura di sostegno, concepita per supportare i soggetti economicamente più deboli o comunque più esposti alle conseguenze inflazionistiche, finirà per favorire maggiormente i nuclei familiari nella cui composizione risultino più soggetti percettori di reddito.
d)  Altra anomalia risulta essere quella dei lavoratori con contratto a tempo determinato in scadenza entro il mese di giugno (senza che abbiano maturato i requisiti per il percepimento della Naspi) , i quali  sarano esclusi dall’indennita, in quanto non rientranti né nella categoria dei lavoratori dipendenti (automaticamente indennizzati) né in quella dei lavoratori a tempo determinato autorizzati a presentare istanza.
e) Otretutto l’interpretazione letterale della norma porterebbe ad escludere dalla fruizione dell’indennità una tantum anche i lavoratori dipendenti assunti a partire dal mese di Maggio 2022 (in quanto non risulteranno aver beneficiato della riduzione contributiva in uno dei primi quattro mesi dell’anno) così come i lavoratori che, pur presentando i requisiti reddituali richiesti non hanno effettivamente goduto per qualsivoglia motivo della riduzione entro i primi quattro mesi dell’anno.
f) Non si comprende infine se la mancata inclusione, tra i soggetti destinatari del beneficio, dei percettori di ammortizzatori sociali con pagamento diretto da parte dell’Inps sia frutto di una precisa scelta o possa trattarsi di una mera dimenticanza.

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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