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No al licenziamento per ritorsioni


Ordine Informa

Con l’Ordinanza 6838/23 della Cassazione, della sezione lavoro, i giudici si convincono della natura ritorsiva del licenziamento intimato dal datore di lavoro ,  soltanto perché il lavoratore  non vuole rinunciare al superminimo. L’intento ritorsivo del datore ha efficacia determinante nella volontà di recedere dal rapporto di lavoro, mentre l’azienda non riesce a dimostrare il giustificato motivo addotto, cioè la crisi economica che imporrebbe tagli al personale. Pertanto, diventa definitiva la restituzione del posto alla lavoratrice e il risarcimento a partire dal recesso illegittimo fino al ripristino del rapporto.  L’azienda che licenzia per giustificato motivo oggettivo non deve provare l’andamento economico negativo. Ma se pone la crisi a fondamento del recesso, e il giudice accerta che non è vero, il recesso risulta ingiustificato in quanto pretestuoso. L’articolo 18 dello statuto dei lavoratori non si applica alle organizzazioni di tendenza, come associazioni datoriali e sindacali, tranne in caso di licenziamenti discriminatori o ritorsivi, a prescindere dal numero dei dipendenti e anche in favore dei dirigenti.

(Fonte: ItaliaOggi)

(Autore: AMS)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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