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NASPI e DIS-COLL cumulabili con le prestazioni occasionali in agricoltura


Ordine Informa

Con la circolare INPS n. 89 del 7/11/2023, l’Istituto precisa che i  percettori di NASPI e DIS-COLL possono svolgere prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura entro il limite di quarantacinque giornate annue, senza obbligo di comunicazione all’Inps del compenso derivante dalle stesse.
Viene quindi chiarita la  compatibilità e cumulabilità di NASPI e DIS-COLL con il reddito derivante dalle prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato di cui all’articolo 1, comma 344, della legge n. 197/2022, svolte in corso di fruizione delle predette indennità di disoccupazione  , che non saranno quindi, soggette a sospensione, abbattimento o decadenza.
Si ricorda  che l’articolo 1, comma 343, della legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023), ha introdotto l’utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura (LOAgri), secondo la disciplina di cui ai successivi commi da 344 a 354 del medesimo articolo.
In particolare, l’articolo 1, comma 344, della Legge di Bilancio 2023, ammette tra i soggetti che possono rendere prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato anche i percettori delle prestazioni di disoccupazione NASPI e DIS-COLL di cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 15 del D.Lgs n. 22/2015. Il successivo comma 349 prevede, inoltre, che il compenso erogato al lavoratore per il lavoro occasionale in agricoltura è esente da qualsiasi imposizione fiscale e che lo stesso non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato, entro il limite di quarantacinque giornate di prestazione per anno civile.

(Autore: AMS)

(Fonte: FiscalFocus)




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