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Regime contributivo dei Fringe Benefit anno 2023- Precisazioni INPS del 6 novembre 2023


Ordine Informa

L’INPS, nel messaggio 3884/2023, affrontando il tema del bonus carburante , di cui all’articolo 1 del DL n. 5/2023 , il quale sancisce la non imponibilità del valore buoni benzina sino a 200 euro, ma che in  sede di conversione del decreto, la legge 23/2023 ne dispone  la non applicabilità dell’aiuto all’aspetto contributivo, l’istituto nel messaggio ricorda che la non imponibilità contributiva si può realizzare comunque laddove il valore del buono carburante si collochi nelle fasce di esenzione di 3.000 o di 258,23 euro.

In caso di erogazione di 250 euro di buoni benzina, solo 200 euro possono essere considerati”bonus carburante” e quindi esenti fiscalmente. L’esenzione si estende all’aspetto contributivo per la parte che trova capienza nella fascia di esenzione dei fringe benefit (258,23 o 3.000), arrivando a ricomprendere anche gli ulteriori 50 euro (sempre se c’è capienza). In tal caso, per i soli 50 euro che diventano benefit, vale l’esenzione armonizzata (sia fiscale che contributiva).

Di contro, sarà sempre assoggettato a contributi qualora le suddette fasce siano sature. Pertanto  avendo capienza é conveniente considerarli benefit.

Nel messaggio, l’istituto indica anche le modalità di conguaglio che, per il flusso uniemens del solo mese di dicembre, prevedono anche una compensazione tra imponibili da effettuarsi mediante l’utilizzo di appositi codici. Diversamente, si dovranno presentare dei flussi di regolarizzazione per ogni mensilità di competenza interessata.

(Autore: AMS)

(Fonte: Il Sole 24Ore)


Ordine dei Consulenti del Lavoro Consiglio Provinciale di Palermo
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